Inammissibile il ricorso che non confuta la motivazione della sentenza d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 4115 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvono nella mera reiterazione delle censure già proposte in appello, senza un effettivo confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza di merito offra argomentazioni congrue e non illogiche, non essendo ravvisabile alcun travisamento probatorio. Il diniego di una pena sostitutiva è sindacabile solo per illogicità manifesta, rientrando la prognosi sfavorevole sulla non reiterazione dei reati in un giudizio di merito.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, con la quale è stata confermata la sua responsabilità per il reato ex art. 493-ter cod. pen.
I motivi di ricorso deducono il difetto di motivazione anche per travisamento delle prove, la violazione dell’art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen. per l’omessa applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità e l’illegittimità del diniego di una pena sostitutiva di quella detentiva. La questione approda al giudice di legittimità per la verifica dei vizi di motivazione della pronuncia territoriale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, relativo alla responsabilità per il reato ex art. 493-ter cod. pen. e al dedotto travisamento delle prove. La doglianza, pur formalmente articolata, ripropone le censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. Manca, secondo la Corte, un effettivo confronto con le ragioni della sentenza impugnata, con la conseguenza che il vizio di motivazione risulta solo apparente.
Il ricorso, spiega il collegio, non assolve così la tipica funzione di critica argomentata verso la pronuncia di merito. Ciò integra il requisito richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Di fronte alle congrue e non illogiche argomentazioni della Corte territoriale, la censura è peraltro anche manifestamente infondata, non ravvisandosi il contestato travisamento probatorio.
Quanto al secondo motivo, concernente l’omessa applicazione dell’art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen., la Corte ne rileva la manifesta infondatezza. I giudici di appello hanno fornito una motivazione esente dai vizi contestati, conforme ai principi della legittimità richiamati, segnatamente Sez. II n. 34466 del 18.04.2019. E’ stato altresì escluso, con congrue e non illogiche ragioni, che il pregiudizio economico arrecato dalla condotta criminosa possa qualificarsi come irrisorio.
Sul terzo motivo, relativo al diniego di una pena sostitutiva, la Corte ribadisce l’infondatezza. I giudici di merito hanno fondato il rigetto su argomentazioni logiche, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati. Si tratta di un giudizio tipicamente di merito, estraneo al sindacato di legittimità quando non scade nell’illogicità e non si esaurisce nella valutazione della gravità astratta del reato.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 493-ter c.p.
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione