Reclamabile al tribunale monocratico il decreto di archiviazione per particolare tenuità (Cass. pen. Sez. III n. 10404 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato de plano dal giudice per le indagini preliminari a fronte di un’opposizione dell’indagato che abbia indicato le ragioni del dissenso, è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica e non ricorribile per cassazione. Il richiamo integrale che l’art. 411, comma 1, cod. proc. pen. opera all’art. 410 cod. proc. pen. impone di applicare la medesima sequenza procedimentale prevista in via generale. L’ordinanza di archiviazione pronunciata all’esito della camera di consiglio ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen., è invece reclamabile nei soli casi di violazione dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen.; negli altri casi resta ricorribile per cassazione. L’ordinanza del tribunale che decide sul reclamo è a sua volta ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.

Il Fatto

Il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione di un procedimento penale per un reato ambientale contestato a una persona sottoposta alle indagini, invocando la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. L’indagato, destinatario dell’avviso, si era opposto alla richiesta.

Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto l’opposizione inammissibile e ha emesso il decreto di archiviazione de plano, senza fissare l’udienza camerale partecipata. L’interessato ha allora proposto ricorso per cassazione, dolendosi della violazione dell’art. 409, comma 6, cod. proc. pen. in relazione all’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., per essere stato deciso senza contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa normativa: il sesto comma dell’art. 409 cod. proc. pen., che consentiva il ricorso immediato per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione erroneamente pronunciata de plano, è stato abrogato dall’art. 1, comma 32, lett. a), legge n. 103 del 2017. La riforma ha ridisegnato l’intera sequenza, attribuendo al tribunale monocratico il riesame delle questioni dedotte in sede di reclamo avverso i decreti e le ordinanze di archiviazione.

Il punto di snodo è l’art. 410-bis cod. proc. pen., che ammette il reclamo al tribunale avverso il decreto che dichiari inammissibile l’opposizione, salvi i casi di inosservanza dell’art. 410, comma 1, cod. proc. pen. Quest’ultima disposizione onera la persona che si oppone di indicare, a pena di inammissibilità, l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

La Corte rileva però che la sequenza cambia quando la richiesta di archiviazione si fonda sulla particolare tenuità del fatto. Qui anche la persona sottoposta alle indagini può interloquire e opporsi, indicando «a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso» (art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.). È sufficiente l’indicazione delle ragioni del dissenso: non serve l’oggetto dell’investigazione suppletiva. Ne segue che il giudice, dinanzi a un’opposizione così formulata, non può deliberare de plano sul merito, ma deve procedere nel contraddittorio nelle forme dell’art. 127 cod. proc. pen.

Il Collegio richiama l’orientamento che si sta facendo strada nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’ordinanza ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. sarebbe ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 5 n. 36468 del 2023; Sez. 3 n. 5454 del 2022). Osserva tuttavia che nessuna di quelle pronunce menziona espressamente il rimedio avverso il decreto emesso de plano a fronte di motivato dissenso, e che la Sez. 3 n. 5454 del 2022 sembra anzi escludere il ricorso per cassazione.

Se l’ordinanza pronunciata all’esito della camera di consiglio ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen. è nulla ai sensi dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., non si vede perché non possa essere reclamata al tribunale. L’argomento letterale — il richiamo integrale dell’art. 411, comma 1, cod. proc. pen. all’art. 410 cod. proc. pen. — osta alla soluzione contraria. Il tribunale deciderà con ordinanza, a sua volta ricorribile per cassazione. Nel caso concreto, il decreto impugnato è reclamabile: il ricorso va qualificato come opposizione e gli atti trasmessi al Tribunale di Brescia.

Nota della Redazione

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