Buoni fruttiferi, omessa consegna del foglio informativo e danno da prescrizione (Cass. civ. Sez. I n. 25055 del 06.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di buoni postali fruttiferi, l’omessa consegna del foglio informativo analitico, previsto dall’art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000, al sottoscrittore che lamenti di non essere stato conseguentemente nelle condizioni di conoscere la data di scadenza dei titoli, non determina l’insorgere di una pretesa al risarcimento del danno consistente nella perdita del diritto di credito per prescrizione. Il contenuto del rapporto è eterointegrato, ex art. 1339 c.c., dal decreto ministeriale che disciplina la serie di riferimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi conoscibile. L’eventuale inadempimento contrattuale in executivis non è idoneo, di per sé, a fondare la pretesa risarcitoria, non essendo quello l’unica fonte dalla quale il risparmiatore può e deve, attivandosi diligentemente, conoscere la disciplina del titolo e la decorrenza del termine prescrizionale.
Il Fatto
Due risparmiatori convenivano in giudizio la società emittente avanti al Tribunale di Pavia, chiedendo il rimborso del valore di tredici buoni fruttiferi postali della serie AA2, sottoscritti nel 2001, ovvero il risarcimento del danno corrispondente. Assumevano che nei buoni non era indicata la data di scadenza e che non era stato consegnato il foglio informativo. Il Tribunale respinse entrambe le domande: accolse l’eccezione di prescrizione del diritto al rimborso e considerò infondata la responsabilità per omessa informazione.
La Corte d’appello di Milano accolse il gravame quanto alla sola domanda risarcitoria. Confermò la maturazione della prescrizione, ma ravvisò un inadempimento dell’obbligo di consegnare il foglio informativo analitico e riconobbe il danno da perdita del diritto al rimborso. La società propose ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello aveva incentrato la propria decisione su due considerazioni convergenti: la sussistenza di uno specifico obbligo informativo previsto dagli artt. 3 e 6 del d.m. 19.12.2000, destinato a colmare le asimmetrie conoscitive tra risparmiatore e collocataria; e l’inidoneità della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale a supplire alla mancata consegna del foglio illustrativo.
Investita del ricorso, la Cassazione ha ritenuto fondata la censura che denuncia l’irrilevanza giuridica della mancata consegna del foglio informativo ai fini del compiersi della prescrizione. Considerata l’eterointegrazione del contenuto contrattuale a opera del decreto ministeriale, la mancata consegna, quand’anche suscettibile di integrare un inadempimento contrattuale in executivis, non è idonea di per sé a fondare la pretesa risarcitoria.
Il risparmiatore può e deve, attivandosi diligentemente, conoscere la disciplina del titolo dal decreto di emissione della serie, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con particolare riguardo alla data di scadenza del buono quale dies a quo del termine decennale di prescrizione. La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata nulla dice di specifico sul contenuto concreto del foglio informativo e non chiarisce perché la sua consegna avrebbe impedito il verificarsi dell’evento dannoso.
La decisione si allinea a un precedente della stessa Sezione, la sentenza n. 3686/2026 del 18.2.2026, cui sono seguite decisioni conformi, che ha negato il diritto al risarcimento. Ne deriva la inconfigurabilità, già in astratto, del nesso di causalità tra il dedotto inadempimento e il danno lamentato per l’estinzione del diritto al rimborso. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con rigetto della domanda risarcitoria; le spese di entrambi i gradi e del giudizio di legittimità sono state interamente compensate.
Nota della Redazione
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