L’elezione di domicilio nel mutuo fondiario rende valida la notifica del pignoramento (Cass. civ. Sez. 3 n. 20744 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’elezione di domicilio effettuata dal debitore nel contratto di mutuo fondiario, con dichiarazione riferita espressamente anche agli effetti giudiziali ed esecutivi, rimane valida ed efficace per tutti gli atti della procedura di esecuzione forzata. Ne consegue che la notificazione dell’atto di pignoramento eseguita ai sensi dell’art. 141 cod. proc. civ. presso il domicilio eletto è valida e regolare e da tale momento decorre il termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ. per proporre opposizione agli atti esecutivi concernente la regolarità formale della notificazione e dell’atto di pignoramento. Costituisce errore del giudice di merito ritenere nulla la clausola di elezione di domicilio presso la casa comunale sulla base di una pronuncia isolata, che non concerneva un contratto di mutuo fondiario.
Il Fatto
La banca finanziatrice procedeva a pignoramento immobiliare nei confronti del debitore, inadempiente alle obbligazioni assunte con un contratto di mutuo fondiario. L’esecutato proponeva opposizione all’esecuzione, eccependo l’inesistenza della notifica dell’atto di pignoramento per omessa notifica alla propria residenza.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo valida l’elezione di domicilio operata dalla parte mutuataria ai sensi di una clausola contrattuale e, di conseguenza, legittima la notifica effettuata al domicilio eletto. La Corte d’appello, in riforma, dichiarava l’inesistenza del pignoramento per vizio della notifica, reputando nulla la clausola di elezione di domicilio presso la Segreteria comunale del Comune ove si trovava l’immobile. Avverso tale sentenza la società cessionaria del credito e mandataria della banca proponeva ricorso per cassazione, articolato su due motivi di censura.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato in via preliminare il secondo motivo, di carattere potenzialmente decisivo e assorbente, con cui la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 492 e 156 cod. proc. civ. per avere il giudice di merito ritenuto che l’omessa notifica al debitore esecutato dell’atto di pignoramento determini la giuridica inesistenza del pignoramento, e non una mera nullità sanabile. La Corte ha rilevato come la giurisprudenza di legittimità consideri la categoria dell’inesistenza della notificazione come residuale rispetto alla nullità, ma ha ritenuto il motivo fondato a prescindere da tale distinzione.
Il Collegio ha aderito al principio, già affermato da Cass. n. 27851 del 2013, per cui l’elezione di domicilio effettuata dal debitore nel contratto di mutuo fondiario, con dichiarazione riferita espressamente anche agli effetti esecutivi, resta valida ed efficace per tutti gli atti della procedura. Nel caso di specie, essendo incontroverso che la parte mutuataria aveva eletto domicilio presso la casa comunale, la notifica dell’atto di pignoramento ivi eseguita doveva considerarsi del tutto rituale.
La Corte ha precisato che la pronuncia richiamata dal giudice d’appello (Cass. n. 15637 del 2007), che aveva affermato la nullità della clausola di elezione di domicilio presso la casa comunale, era rimasta isolata e non concerneva un contratto di mutuo fondiario. Per questa specifica tipologia contrattuale, la giurisprudenza di legittimità ha invece affermato la validità ed efficacia dell’elezione di domicilio per tutti gli atti dell’esecuzione forzata, in quanto, nonostante l’abrogazione del r.d. n. 646 del 1905 ad opera dell’art. 161 del d.lgs. n. 385 del 1993, l’art. 41 del medesimo decreto non contiene alcuna disposizione relativa al luogo di notificazione degli atti esecutivi.
La Corte ha inoltre ricordato, richiamando Cass. n. 18513 del 2006, che il nuovo assetto normativo del credito fondiario ha fatto venire meno il potere della banca mutuante di notificare gli atti della procedura nel Comune di propria sede, salvo che tale luogo non corrisponda al domicilio eletto dal debitore ai sensi dell’art. 27 cod. civ. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto integrale dell’appello. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate stante le alterne vicende processuali.
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Nota della Redazione
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