Rinuncia al ricorso in cassazione ed estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. III n. 14697 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, proposta con dichiarazione ex art. 390 c.p.c. e regolarmente comunicata alla parte costituita, determina l’estinzione del giudizio di legittimità anche quando la controparte non l’abbia accettata. La mancata accettazione non è ostativa alla declaratoria di estinzione, residuando unicamente l’obbligo di provvedere sulle spese. La condanna del legale rappresentante della società ricorrente al pagamento delle spese, ai sensi dell’art. 94 c.p.c., non trova applicazione in presenza di desistenza e in assenza dei relativi presupposti.
Il Fatto
Tre società hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Firenze aveva dichiarato inammissibile l’appello dalle stesse proposto contro il custode giudiziario nominato dal Tribunale di Grosseto in una procedura esecutiva immobiliare.
Il controricorso della parte resistente ha definito il contraddittorio. Prima dell’adunanza camerale le ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, comunicata alla parte costituita, che non l’ha accettata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’atto di rinuncia intervenuto prima della trattazione camerale. La dichiarazione risulta proposta ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e regolarmente comunicata alla parte costituita.
Il punto decisivo è la mancata accettazione della controparte. La Corte afferma che tale circostanza non è ostativa alla declaratoria di estinzione: residua soltanto l’esigenza di provvedere sulla liquidazione delle spese.
Il collegio richiama sul punto un precedente conforme, Cass. n. 10140/2020, che conferma l’orientamento secondo cui l’accettazione della rinuncia non costituisce condizione necessaria per la definizione del giudizio di legittimità.
Conseguentemente il giudizio di cassazione è dichiarato estinto per rinuncia e le società ricorrenti sono condannate alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
La Corte esclude infine la condanna del legale rappresentante delle società ricorrenti ex art. 94 c.p.c., non sussistendone i presupposti anche in ragione dell’intervenuta desistenza.
Nota della Redazione
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