Contenzioso tributario del socio: integrazione del litisconsorzio necessario (Cass. civ. Sez. V n. 20562 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento che imputano al socio, a titolo di reddito di partecipazione, la quota parte del reddito d’impresa accertato nei confronti della società, sussiste litisconsorzio necessario tra la società e tutti i soci. La mancata partecipazione di uno soltanto dei litisconsorti necessari determina la nullità dei giudizi di primo e secondo grado, rilevabile anche d’ufficio. La Corte di cassazione, pronunciando sul ricorso, cassa le sentenze di merito e rinvia al giudice di primo grado, in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio. La definizione agevolata della pretesa tributaria, con versamento di tutte le rate del piano, comporta invece l’estinzione parziale del giudizio limitatamente all’atto impositivo definito.

Il Fatto

La vicenda trae origine da tre avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, emessi nei confronti di un contribuente. Due atti impositivi imputavano al socio, titolare del 95% delle quote, il reddito di partecipazione conseguente al maggior reddito accertato nei confronti della società; il terzo riguardava la sua attività professionale, rettificata a seguito di indagini bancarie.

La Commissione tributaria provinciale, previa riunione dei separati ricorsi, accoglieva parzialmente le domande. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Amministrazione finanziaria. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, al quale il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte rileva che, quanto all’avviso relativo all’anno 2005 e all’attività professionale, è pacificamente intervenuta la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. con modificazioni nella legge n. 136/2018, con il versamento di tutte le rate del piano di rateizzazione. Ne deriva la dichiarazione di estinzione parziale del giudizio per tale atto.

Il contribuente sosteneva che il giudizio dovesse estinguersi anche con riferimento al secondo avviso del 2005, con il quale gli era stato imputato, quale titolare del 95% delle quote, un reddito di partecipazione già considerato nel contesto dell’altro atto impositivo. La Corte osserva però che tale avviso non risulta formalmente definito e che l’eventuale cessazione della materia del contendere non può essere delibata in sede di legittimità. Parimenti non definita è la pretesa relativa all’anno 2006, alla quale l’Amministrazione non ha mai rinunciato, avendo proposto sia appello che ricorso per cassazione.

Passando al merito di questi ultimi due avvisi, il Collegio rileva che sia il giudizio di primo grado sia quello di secondo grado si sono svolti in assenza di tutti i litisconsorti necessari, vale a dire della società e dei soci di minoranza. La Corte richiama sul punto una pluralità di precedenti conformi, tra cui Cass. n. 16730 del 25/06/2018, Cass. n. 27603 del 30/10/2018, Cass. n. 15116 dell’11/06/2018, Cass. n. 1472 del 22/01/2018, Cass. n. 26648 del 10/11/2017 e Cass. n. 25300 del 28/11/2014.

Da tale rilievo discende la nullità dei giudizi di merito. In conclusione, la Corte dichiara l’estinzione parziale del giudizio quanto all’atto definito in via agevolata; per il resto, pronunciando sul ricorso, cassa le sentenze di primo e secondo grado e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, in diversa composizione, per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio con i litisconsorti necessari pretermessi, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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