Ricorso inammissibile per lacunosa esposizione dei fatti e dei mezzi (Cass. civ. Sez. III n. 10123 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non consenta alla Corte di percepire con immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento processuale, per l’estrema nebulosità della narrazione dei fatti e delle posizioni delle parti, è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il requisito assolve la funzione di consentire la lettura dei motivi in modo da comprenderne il senso. Il motivo che censuri l’omessa pronuncia su un’eccezione deve trascriverne il contenuto, a pena di inammissibilità per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Non è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio verso il litisconsorte non evocato ove il ricorso sia comunque inammissibile, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo.
Il Fatto
Una società affittuaria di un’azienda commerciale convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la concedente e il suo titolare, chiedendo accertarsi la risoluzione del contratto di affitto d’azienda per inadempimento. Alcuni soggetti, tra cui la società stessa, dedussero di aver concluso oralmente un accordo preliminare per la cessione di quote sociali, con versamento di rilevanti somme, e chiesero la restituzione delle somme corrisposte o, in subordine, la ripetizione d’indebito ex art. 2033 cod. civ.
Il Tribunale accolse solo la domanda di risoluzione, rigettando le domande sulla cessione delle quote. La Corte d’appello di Napoli rigettò entrambi i gravami. I soccombenti proposero ricorso per cassazione articolato in nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare che il ricorso sconta una generale lacunosità nell’esposizione dei fatti, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Non è chiaro chi abbia agito in primo grado né quali domande siano state proposte. La descrizione delle vicende processuali risulta estremamente nebulosa, con riferimento a soggetti e pagamenti di incerta riferibilità. Il requisito assolve la funzione, evidenziata dalla Cass. n. 593/2013, di far percepire alla Corte il fatto sostanziale e processuale.
Quanto alle questioni preliminari, la Corte esclude la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio verso il litisconsorte non evocato, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo e considerata la sostanziale ininfluenza dell’adempimento sulla definizione del giudizio, secondo Cass., Sez. Un., n. 6826/2010.
Il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. I ricorrenti omettono di trascrivere il contenuto dell’eccezione avversaria e di localizzare gli atti processuali, non consentendo alla Corte di apprezzare la decisività della doglianza, neppure alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 22726/2011.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto d’interesse ex art. 100 cod. proc. civ., divenuta definitiva la statuizione sull’inammissibilità dei capitoli di prova. Il terzo è inammissibile perché fondato su elementi aliunde rispetto alla motivazione, in contrasto con Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014. Il sesto motivo è inammissibile, non essendo la violazione dell’art. 2697 cod. civ. dedotta secondo i criteri di Cass., Sez. Un., n. 16598/2016. Il settimo è infondato, essendo la pronuncia implicita di rigetto esistente. Il nono è inammissibile per genericità e comunque infondato, non configurandosi ultrapetizione.
Il ricorso è dichiarato nel suo complesso inammissibile, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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