Accertamento sintetico, prova contraria e ripartizione degli incrementi patrimoniali (Cass. civ. Sez. V n. 10122 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, l’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, reca una presunzione legale relativa a favore dell’Amministrazione finanziaria: la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi conseguiti non solo nell’anno in cui è effettuata, ma già a partire dagli anni precedenti, in misura costante. Una volta accertata l’effettività degli elementi indicatori di capacità contributiva, il giudice tributario non può privarli del valore che il legislatore connette alla loro disponibilità, ma deve valutarli insieme alla prova contraria offerta dal contribuente. Questi è onerato di dimostrare, con documenti, la disponibilità, l’entità e la durata del possesso delle risorse di natura non reddituale, senza che sia sufficiente allegare la loro mera esistenza.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate impugna in cassazione la sentenza con cui la C.t.r. della Campania ha parzialmente accolto l’appello del contribuente, in controversia relativa all’avviso di accertamento sintetico del reddito per l’anno di imposta 2008. I giudici di secondo grado avevano ritenuto non corretto far gravare sul computo dei redditi del 2008 anche incrementi patrimoniali verificatisi negli anni successivi, secondo il criterio di ripartizione previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973.
La C.t.r. aveva inoltre ritenuto provato che il contribuente avesse sostenuto l’acquisto di un’autovettura nel 2008 con provvista economica già posseduta nel 2007 e in parte mediante permuta, rideterminando il reddito presunto sulla base della documentazione relativa alle spese di mantenimento dei beni indice: due autovetture e la casa di abitazione. Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il tema del riparto dell’onere probatorio nell’accertamento sintetico. Richiamando la disciplina dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 nel testo antecedente alle modifiche del 2010, il Collegio ricostruisce la struttura della norma: il quarto comma prevede la determinazione presuntiva del reddito sulla base di elementi di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva; il quinto comma contempla le spese per incrementi patrimoniali; il sesto comma fa salva la prova contraria del contribuente.
Da tale assetto deriva che la presunzione opera a favore dell’Amministrazione, mentre sul contribuente grava l’onere di dimostrare la provenienza non reddituale delle somme. Secondo la consolidata giurisprudenza richiamata — Cass. n. 3403/2019, Cass. n. 26916/2022, Cass. n. 37985/2022, Cass. n. 1980/2020 — il giudice tributario, una volta accertata l’effettività degli elementi indicatori, non può svalutarli, ma deve valutarli insieme alla prova offerta dal contribuente.
La Corte ribadisce il principio per cui il contribuente che deduca di aver utilizzato risorse di natura non reddituale è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere, dovendo provare disponibilità, entità e durata del possesso di tali risorse, senza necessità di dimostrarne l’utilizzo specifico per le spese contestate (Cass. n. 1510/2017, Cass. n. 29067/2018, Cass. n. 16637/2020).
Applicando tali principi, la Corte rileva che la C.t.r. non si è attenuta al criterio di ripartizione dell’esborso sugli anni precedenti e ha considerato assolto l’onere probatorio del contribuente in modo non conforme alla presunzione legale. Il ricorso principale è pertanto accolto, con rigetto dell’incidentale, cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.