Inammissibile il ricorso che propone una lettura alternativa del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 25220 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, nel denunciare i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., si limiti a riproporre doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito. La prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo dichiarativo, il cui risultato vada vagliato per confrontarlo con gli altri elementi acquisiti. Resta precluso alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei gradi di merito e saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante modelli di ragionamento mutuati dall’esterno.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in grado di appello dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza del 30/09/2025. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del diritto di difesa per la mancata escussione di un teste e contestando la correttezza della motivazione quanto all’esclusiva disponibilità del vano in cui erano conservati i timbri oggetto del reato e alla natura unipersonale della società intestataria della spedizione.

Il ricorso si articola in motivi che ripropongono i vizi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione delle prove. Investita del ricorso, la settima sezione penale è chiamata a verificarne l’ammissibilità e ad esaminare, in particolare, la censura relativa alla mancata assunzione della testimonianza.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo sono dichiarati non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese. La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato, in forza del quale il ricorso che si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito non è ammissibile in sede di legittimità.

Quanto alla censura sulla mancata assunzione della testimonianza, il Collegio ribadisce che la prova decisiva, deducibile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato a essere vagliato per un confronto con gli altri elementi di prova già acquisiti. Da tale rilievo discende l’inammissibilità della doglianza.

La Corte osserva poi che, nel denunciare l’illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, i motivi incorrono nel vizio di inammissibilità. È precluso al giudice di legittimità non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto con altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno.

Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento applicando corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità. In particolare, ha ritenuto attendibili le testimonianze assunte a sostegno dell’addebito e superflua l’escussione del teste, nonché esclusiva la detenzione dei timbri nella disponibilità del solo ricorrente. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L’esito non è superato dalle argomentazioni contenute nelle memorie e nelle repliche sopravvenute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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