Frode informatica consumata al conseguimento del profitto con carta intestata (Cass. pen. Sez. II n. 20613 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di frode informatica di cui all’art. 640-ter cod. pen. ha la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi della truffa, differenziandosi da essa solo perché l’attività fraudolenta investe il sistema informatico e non la persona indotta in errore. Ne consegue che il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui, restando irrilevante che la manipolazione del sistema si sia già perfezionata. In caso di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo se il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che il dato asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 14 ottobre 2025, ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di frode informatica, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto forma di travisamento della prova, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe frainteso le dichiarazioni della persona offesa e del teste di polizia giudiziaria. Con il secondo e il terzo motivo ha lamentato carenza assoluta di motivazione sulla sussistenza del reato e la mancata riqualificazione dello stesso nella forma tentata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per aspecificità. Il ricorrente ha eluso il confronto con la parte motiva della decisione impugnata, là dove era stata adeguatamente disattesa la contestazione difensiva sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali.

I giudici di merito, con decisione doppiamente conforme, muovendo dalle deposizioni della persona offesa e dal fatto che l’imputato riceveva sulla carta a lui intestata la somma provento dell’operazione di phishing, hanno ritenuto provato l’accesso abusivo al sistema informatico della società per inviare una mail con un Iban riconducibile al ricorrente, su cui si richiedeva il pagamento. Nella motivazione si è evidenziato che l’incameramento del profitto integra una frazione essenziale del reato.

La Corte ha ribadito il principio per cui, nel caso di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente o per omessa valutazione di una prova decisiva, è deducibile solo ove il ricorrente rappresenti che il dato asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado (Sez. III n. 45537 del 28/09/2022, Seccia; Sez. V n. 26455 del 09/06/2022, Dos). Nel caso di specie ciò non è avvenuto, poiché in entrambi i gradi erano già state esaminate le censure sulla deposizione della persona offesa.

Quanto ai motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, la Corte li ha ritenuti infondati. Gli elementi di fatto valorizzati dal ricorrente non contrastano la ratio decidendi della decisione impugnata, individuata nel punto in cui la Corte territoriale ha evidenziato che l’imputato riceveva sulla carta a lui intestata la somma provento dell’operazione fraudolenta. La decisione ha correttamente ritenuto configurato il reato nella sua forma consumata, in coerenza con la giurisprudenza secondo cui la frode informatica, come la truffa, si consuma nel momento in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (Sez. II n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino; Sez. I n. 36359 del 20/05/2016). Il Collegio ha quindi ritenuto che la Corte territoriale, nel chiarire la sussistenza del reato nella forma consumata, abbia fornito implicite ragioni sul diniego della riqualificazione nella forma tentata.

La Corte ha pertanto rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Ha inoltre precisato, rilevata la data del commesso reato del 28 marzo 2018, che il termine di prescrizione non maturerà prima del 28 marzo 2027, al netto di eventuali sospensioni, trattandosi di reato commesso nel periodo di applicazione della legge 23 giugno 2017, n. 103.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 640-ter c.p.

Tutte le 49 sentenze sull'art. 640-ter c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *