Ricorso inammissibile se non impugna la ratio della mancata comunicazione alla Cassa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7016 del 16.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non impugni specificamente una delle rationes decidendi autonomamente poste a fondamento della sentenza impugnata, limitandosi a censurare un profilo diverso. Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per contributi previdenziali dovuti alla Cassa di previdenza dei geometri, la sospensione disciplinare dall’albo non neutralizza l’obbligo contributivo, che cessa solo con la cancellazione dall’albo. Non sussiste contrasto tra fonti quando la legge n. 773 del 1982 non disciplini gli effetti della sospensione sulla contribuzione e il regolamento della Cassa preveda l’obbligo di comunicare le vicende incidenti sull’iscrizione all’albo.
Il Fatto
Un geometra si era opposto a una cartella esattoriale di circa diciottomilasettantadue euro per contributo integrativo, deducendo che la propria sospensione disciplinare dall’albo avesse fatto venir meno l’obbligo contributivo verso la Cassa di previdenza di categoria.
Il giudice di prime cure aveva accolto l’opposizione. La Corte d’Appello di Cagliari, in riforma, aveva rigettato l’opposizione, rilevando che la sospensione non esonera dal contributo e che essa non era mai stata comunicata alla Cassa. Avverso tale sentenza il geometra ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, cui la Cassa ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 22 legge n. 773 del 1982, che imporrebbe l’iscrizione alla Cassa solo a chi svolge effettivamente attività professionale, con principio non derogabile né dal decreto ministeriale né dal regolamento della Cassa. Il secondo motivo invoca l’art. 17, comma 5, legge n. 773 del 1982, censurando gli obblighi di comunicazione introdotti dalla normativa secondaria, che non potrebbe derogare alla fonte primaria.
La Corte esamina congiuntamente i due motivi per connessione. Osserva che la legge invocata prevede l’iscrizione alla Cassa di coloro che sono iscritti all’albo e svolgono attività professionale rilevante, insieme all’obbligo di comunicazione anche in caso di dichiarazioni fiscali negative e a sanzioni per l’omessa comunicazione.
La stessa legge, però, disciplina soltanto la cancellazione dall’albo e non anche gli effetti della sospensione disciplinare sulla contribuzione. Ne deriva che il contrasto tra fonti lamentato dal ricorrente non sussiste: la fattispecie è stata disciplinata dalla Cassa con il proprio regolamento, che ha previsto l’obbligo di comunicare le vicende incidenti sull’iscrizione all’albo del professionista.
Sul piano fattuale, la Corte territoriale aveva accertato la perdurante iscrizione all’albo e la mancata comunicazione della sopravvenuta sospensione disciplinare; né la parte deduce di aver comunicato alcunché alla Cassa.
Il Collegio rileva allora che la ratio decidendi fondata sulla mancata comunicazione non è specificamente impugnata, pur costituendo uno dei fondamenti autonomi della decisione. Poiché i due motivi attengono soltanto alla ratio relativa alla perdurante iscrizione, il ricorso è inammissibile per entrambi i profili. Seguono la condanna alle spese secondo soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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