Sequestro preventivo: ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 31678 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo e probatorio il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e dunque inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Restano estranei al giudizio di legittimità i motivi che si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova o nella censura di una motivazione esistente, ancorché ritenuta non condivisibile. L’erronea citazione, da parte del tribunale del riesame, di giurisprudenza riferita alla posizione del terzo non inficia la tenuta del percorso argomentativo, quando l’indagato sia destinatario di imputazione provvisoria e la valutazione dei gravi indizi resti autonoma.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava la richiesta proposta nell’interesse dell’amministratore unico di una società, avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il sequestro preventivo impeditivo della società stessa. Il vincolo era fondato sul rapporto di pertinenzialità della compagine con i reati di associazione a delinquere e di intestazione fittizia contestati al ricorrente.
All’indagato si contestava di avere partecipato all’associazione finalizzata a truffe e bancarotte fraudolente, diretta dal padre, mediante la costituzione di una società apparentemente funzionale all’apertura di un supermercato ma in realtà strumentale a ottenere forniture non pagate e a reimpiegare i prodotti illecitamente acquisiti in società calabresi, tra cui quella sequestrata; e di essere intestatario fittizio di quest’ultima, di fatto gestita dal padre. Proponeva quindi ricorso per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché propone motivi non consentiti. Richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e probatorio, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il principio, enucleato dalle Sezioni Unite n. 5876 del 28.01.2004, è stato sviluppato dalle Sezioni Unite n. 25932 del 29.05.2008 e ribadito da numerose pronunce delle sezioni semplici.
Quanto al secondo motivo, il Collegio riconosce che il ricorrente non rivestiva la qualifica di terzo interessato ma di indagato, essendo stata elevata nei suoi confronti l’imputazione provvisoria, e che pertanto la giurisprudenza citata nell’ordinanza impugnata non era pertinente. Tale erronea citazione, tuttavia, non incide sulla tenuta del percorso logico posto a fondamento della valutazione dei gravi indizi dei reati contestati.
I motivi che denunciano l’apparenza della motivazione in ordine al fumus commissi delicti non sono consentiti, perché si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova e nella censura di una motivazione esistente, non apparente. Il Tribunale, con motivazione esaustiva, aveva rilevato che dalle attività di osservazione della polizia giudiziaria e dalle intercettazioni era emerso che i prodotti acquistati da una società non venivano pagati ma erano trasportati in Calabria presso la società sequestrata per essere rivenduti, così dimostrando il rapporto di pertinenzialità e strumentalità con i reati.
Quanto ai gravi indizi del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., il Tribunale evidenziava che il padre, nell’interrogatorio di garanzia, aveva dichiarato di avere costituito diverse società, tra cui quella sequestrata, facendole intestare ai congiunti al fine di evitare l’apprensione mediante misure di prevenzione patrimoniale. Le sedi logistiche delle imprese erano prossime tra loro, circostanza che facilitava il transito della merce acquisita con le truffe, e la società era utilizzata come centro operativo per riunioni con pregiudicati: elementi che confermavano la riconducibilità sostanziale della compagine al padre e la fittizietà dell’intestazione.
Infine, la censura di omessa valutazione della memoria difensiva è manifestamente infondata, poiché la memoria era esplicitamente citata nella prima pagina dell’ordinanza e i temi in essa trattati erano stati ampiamente esaminati con motivazione non apparente. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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