Rinuncia al ricorso per cassazione determina inammissibilità senza esame del merito (Cass. pen. Sez. 2 n. 845 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa. Essa costituisce negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti. La declaratoria di inammissibilità, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., preclude la valutazione del merito del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto appello, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza del GIP di Salerno che aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale per il riesame delle misure coercitive rigettava l’appello, confermando la sussistenza di un grave quadro indiziario per le ipotesi di concorso in usura aggravata ed estorsione in concorso, aggravate dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa, e ravvisando la persistente attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale.
Avverso tale ordinanza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di impugnazione concernenti la gravità indiziaria, le aggravanti ad effetto speciale, la presunzione di pericolosità e la mancata valutazione degli elementi esposti durante l’interrogatorio di garanzia. In data 7 dicembre 2025, il difensore e procuratore speciale del ricorrente trasmetteva alla Cancelleria della Corte la dichiarazione di rinuncia al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., evidenziando come la rinuncia all’impugnazione costituisca una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, espressa in un atto processuale a carattere formale.
La Suprema Corte ha precisato che la rinuncia è un negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti, richiamando i precedenti giurisprudenziali Sez. 1, n. 37727 del 2011 e Sez. 5, n. 18714 del 2022.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti formali previsti dalla legge, concludendo che la declaratoria di inammissibilità preclude la valutazione del merito del ricorso. In ragione di tale esito, ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equa tale somma in considerazione della tempestività della comunicazione di rinuncia.
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Nota della Redazione
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