Inammissibile il ricorso che non contesta la ratio della decisione impugnata (Cass. civ. Sez. V n. 11078 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo la violazione di una norma, non contesti efficacemente la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata. Quando il giudice di merito fonda il proprio decisum su un argomento autonomo — nella specie, l’assenza di data certa dell’atto costitutivo e la conseguente impossibilità di verificare la conformità dello statuto alle clausole richieste per il regime agevolativo — la censura che si limiti a prospettare una diversa lettura della disposizione normativa non assolve l’onere di specifica critica della motivazione. Il motivo che non si confronta con la reale ratio decidendi è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente, quale legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica poi cessata, un avviso di accertamento con cui rideterminava il reddito imponibile per l’anno 2010, disconoscendo l’applicabilità del regime fiscale agevolativo previsto per le associazioni sportive dilettantistiche.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale, in riforma della prima pronuncia, accoglieva l’appello dell’Amministrazione e rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 90, comma 5, della legge n. 289/2002.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sosteneva che i giudici di appello avessero travisato la disposizione di riferimento, osservando che l’art. 90 della legge n. 289/2002 non prevede la registrazione dell’atto costitutivo quale requisito per la fruizione dei benefici fiscali, ma si limita, al comma 5, a stabilire che gli atti costitutivi delle società e associazioni sportive dilettantistiche sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa.

La Corte rileva che la Commissione tributaria regionale non ha fondato il disconoscimento delle agevolazioni sul mero dato formale della tardività della registrazione dell’atto costitutivo. Al contrario, i giudici di appello — pur dichiarando di non ritenere essenziale il requisito della registrazione ai fini della costituzione dell’associazione — hanno argomentato che, in assenza di data certa dell’atto costitutivo, non risultava dimostrata, per gli anni precedenti al 2012 e dunque anche per il periodo di imposta in contestazione, la conformità dello statuto associativo alle clausole tassativamente previste per l’applicazione della normativa di favore.

La Corte sottolinea come tale statuizione non sia stata oggetto di alcuna critica da parte del ricorrente. Il motivo di ricorso si limita a proporre una lettura della norma diversa da quella seguita dal giudice di merito, senza confrontarsi con l’effettiva ratio decidendi che sorregge la decisione impugnata.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, in quanto non contesta efficacemente la ragione posta a fondamento della pronuncia di appello. Il ricorrente è condannato al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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