Transito ex IPI nei ruoli ministeriali: sola conservazione del trattamento retributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1855 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel transito del personale dall’I.P.I. ai ruoli del Ministero dello Sviluppo Economico la disciplina applicabile è quella speciale dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, e non l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 né l’art. 2112 cod. civ.. La norma garantisce la sola conservazione del trattamento retributivo fondamentale e accessorio, senza che l’anzianità di servizio maturata nell’ente di provenienza possa essere fatta valere per rivendicare un diverso inquadramento o un miglioramento della posizione giuridica ed economica. Il decreto interministeriale che approva la tabella di corrispondenza esprime un potere delegato di natura discrezionale, sindacabile solo per irragionevolezza e violazione di parametri normativi specificamente indicati. La distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio non riposa sui requisiti di fissità e continuità delle voci, ma sulla loro natura retributiva e sulla certezza nell’an e nel quantum.

Il Fatto

I lavoratori, già dipendenti dell’I.P.I. e transitati nei ruoli del Ministero dello Sviluppo Economico, hanno agito per ottenere un diverso inquadramento e l’inclusione nell’assegno personale riassorbibile di numerose voci economiche godute in precedenza. Il Tribunale di Roma aveva accertato il diritto al riconoscimento dell’anzianità maturata nell’ente di provenienza, respingendo le ulteriori domande.

La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma, ha respinto tutte le pretese, individuando la normativa di riferimento nell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010. Avverso tale decisione i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, cui il Ministero ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il primo motivo, con cui si contesta il mancato accoglimento della domanda di inquadramento previa disapplicazione del decreto interministeriale recante la tabella di corrispondenza. Il motivo è inammissibile: esso invoca l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 2112 cod. civ., mentre il decreto ha esercitato un potere delegato dall’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, che costituisce la disciplina speciale del caso. I ricorrenti, inoltre, non censurano in modo specifico il giudizio di assenza di profili di irragionevolezza e la critica al contenuto delle tabelle resta generica e di merito.

Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio, è parimenti inammissibile. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’anzianità pregressa non costituisce un diritto azionabile verso il nuovo datore di lavoro e deve essere salvaguardata solo quando ad essa si correlino benefici economici il cui mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento retributivo. L’ordinamento garantisce la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore, non delle mere aspettative (cfr. Cass. n. 641/2022).

Il terzo motivo muove dal presupposto erroneo che la sentenza abbia applicato disposizioni diverse dall’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, che invece è stato chiaramente indicato come normativa di riferimento, pur con argomentazioni comparative. Il quarto motivo, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, prospetta in realtà la violazione della contrattazione aziendale e un’errata valutazione delle risultanze processuali, senza individuare i canoni ermeneutici violati.

La Corte ribadisce che nel giudizio di legittimità la denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. è circoscritta ai contratti collettivi nazionali, restando la contrattazione aziendale sindacabile solo nei limiti dei vizi di motivazione (cfr. Cass. n. 30107/2023, Cass. n. 30823/2023, Cass. n. 31434/2023). La sentenza impugnata è conforme all’orientamento che, pur riconoscendo la personalità di diritto pubblico acquisita dall’I.P.I., esclude l’applicabilità dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 in favore della norma speciale, che garantisce la conservazione del trattamento retributivo fondamentale e accessorio. La distinzione tra le componenti non riposa sui requisiti di fissità e continuità, potendo tali caratteri ricorrere anche per voci accessorie correlate al profilo professionale.

Il quinto motivo, infine, veste come omesso esame di un fatto il dissenso rispetto alla valutazione della Corte d’Appello sull’assenza di fissità e continuità delle voci di cui si chiede l’inclusione nell’assegno. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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