Inammissibile il ricorso che non impugna la vera ratio decidendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9862 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che non investa la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata. Quando il giudice di appello abbia ritenuto la domanda di condanna priva del presupposto logico-giuridico dell’accertamento preliminare della illegittimità del provvedimento datoriale, il ricorrente che censuri il difetto di esame deve riprodurre integralmente la motivazione della decisione di primo grado, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., e non può limitarsi a imputare alla Corte territoriale un’omissione esclusa dalla semplice lettura della decisione. Analogamente è inammissibile il motivo sulle spese che prospetti uno scenario alternativo di decisione nel merito, non censurando in concreto la violazione delle regole di distribuzione di cui agli artt. 91 segg. c.p.c.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente pubblico, aveva ottenuto in via cautelare un ordine di reintegrazione nel posto occupato presso il Comune, previa disapplicazione del trasferimento disposto in suo danno. In sede di cognizione ordinaria il Tribunale aveva condannato l’ente alla corresponsione delle retribuzioni e delle ferie non godute per effetto del trasferimento.

La Corte d’appello, accogliendo il gravame del Comune, ha ritenuto che l’inefficacia del trasferimento costituisse elemento costitutivo della domanda e che tale presupposto o dovesse risultare affermato con forza di giudicato — non riconducibile al provvedimento cautelare — oppure avrebbe dovuto costituire thema decidendum del giudizio di primo grado, con riformulazione delle domande. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a due motivi: l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. e la violazione degli artt. 34 e 669-octies c.p.c.; oltre alla violazione dell’art. 91 c.p.c. in materia di spese di lite.

La Corte dichiara il primo motivo inammissibile in entrambe le doglianze. Il vizio di omesso esame non sussiste, perché la Corte territoriale ha direttamente valutato il ragionamento del giudice di prime cure, giungendo alla conclusione che la decisione era stata adottata in assenza del presupposto logico-giuridico della domanda di accertamento della illegittimità del trasferimento, ritenuta assente nelle conclusioni originarie.

Era questa espressa valutazione — estranea al problema del giudicato connesso al provvedimento cautelare — che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare, procedendo ex art. 366 c.p.c. alla riproduzione integrale della motivazione di primo grado, e non imputando alla Corte un’omissione esclusa dalla semplice lettura della decisione.

Anche la doglianza sull’art. 34 c.p.c. non investe la ratio della decisione, poiché la norma invocata concerne il profilo della competenza, nella specie mai contestata. La ratio della sentenza d’appello si impernia sull’impossibilità di accogliere la domanda di condanna in assenza della contestuale domanda di accertamento preliminare.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, trattandosi di motivo meramente ipotetico: prospetta uno scenario alternativo di decisione sulle spese senza censurare la diretta violazione delle regole di distribuzione. Il ricorso è dichiarato inammissibile; nulla sulle spese, essendo il Comune rimasto intimato. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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