Inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo senza interesse qualificato (Cass. civ. Sez. III n. 14438 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’azione di accertamento negativo promossa dal debitore che assuma di avere conosciuto la cartella esattoriale solo attraverso la notificazione dell’estratto di ruolo, quando non sia dimostrato l’interesse ad agire nei casi tassativi di cui all’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973. La disciplina introdotta dall’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, convertito con modifiche dalla legge n. 215 del 2021, si applica anche ai giudizi in corso e alle entrate extratributarie, con valutazione dell’interesse al momento della pronuncia. Il difetto originario della condizione dell’azione preclude l’esame del merito anche quando la sentenza impugnata sia priva dei dati identificativi di pubblicazione.

Il Fatto

Il ricorrente impugna davanti alla Corte di legittimità la sentenza con cui il Tribunale ha rigettato l’opposizione avverso una cartella esattoriale per somme dovute a un ente locale, a suo dire mai notificata e conosciuta soltanto mediante acquisizione dell’estratto di ruolo presso il concessionario della riscossione.

Resiste l’agente della riscossione, costituitosi con controricorso e assistito dall’Avvocatura dello Stato; l’ente locale è rimasto intimato. Il ricorrente deduce la prescrizione dei crediti fatti valere e la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., oltre alla nullità della notifica e all’omesso esame di domande.

La Motivazione della Corte

La Corte premette che la sentenza impugnata è priva del c.d. glifo, ossia dell’attestazione della data di pubblicazione, del numero progressivo e del numero di registro generale. Il difetto non impedisce la decisione: il Collegio procede secondo il criterio della questione più liquida, prescindendo dall’ordine delle questioni e dall’invito alle parti a depositare copia integrale del provvedimento.

Nel merito, il motivo centrale investe l’ammissibilità dell’azione. Il ricorrente aveva agito per far accertare l’invalidità della notifica della cartella esattoriale conosciuta solo tramite estratto di ruolo. La Corte richiama il principio già espresso da Sezioni Unite n. 26283 del 2022: l’impugnazione dell’estratto di ruolo è inammissibile, salvo che il debitore dimostri l’interesse ad agire delineato dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, ossia che l’iscrizione a ruolo pregiudichi la partecipazione a una procedura di appalto, la riscossione di somme dovute dalla pubblica amministrazione o la perdita di un beneficio nei rapporti con la stessa.

Tale disposizione si applica anche ai giudizi in corso e alle entrate extratributarie, come quella dedotta in causa. Nel caso concreto la sentenza impugnata ha accertato che la fattispecie non rientra in alcuno dei casi tassativi indicati. Il ricorrente non ha dimostrato, né allegato, l’interesse legittimante l’azione di accertamento.

La Corte consolida il proprio orientamento richiamando Cass. n. 31430 del 6/12/2024 e Cass. n. 24552 del 2024, ove si è chiarito che, difettando una condizione dell’azione, l’azione di accertamento negativo non avrebbe potuto essere proposta. Il quadro è completato dal principio delle Sezioni Unite n. 12459 del 07/05/2024: i limiti all’impugnabilità della cartella non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie alla più ampia tutela riconosciuta nella fase esecutiva, e i rimedi a eventuali vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale n. 190 del 2023.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, essendo consolidato l’approdo nomofilattico della carenza originaria di un requisito dell’azione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’agente della riscossione; nulla per l’ente locale, che non ha svolto attività difensiva. La Corte attesta infine la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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