Accertamento sintetico: prova del possesso e della provenienza delle disponibilità (Cass. civ. Sez. V n. 7122 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, il contribuente che intenda vincere la presunzione legale a favore dell’erario non può limitarsi a dimostrare di avere avuto, in epoca anteriore, disponibilità finanziarie idonee a sostenere le spese indice di maggiore capacità contributiva. L’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione ratione temporis vigente, richiede che risulti da idonea documentazione, oltre all’entità dei redditi, anche la durata del loro possesso, sicché le disponibilità addotte devono essere possedute nell’anno d’imposta cui si riferisce l’avviso. È inoltre necessario provare che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ossia da somme già sottoposte a imposizione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla C.T.P. di Avellino l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rideterminato il suo reddito per l’anno 2007, applicando gli indici di capacità contributiva: il possesso di due autovetture, di un’abitazione principale e il sostenimento di spese per premi assicurativi. Il contribuente sosteneva di avere affrontato quelle spese con risparmi accumulati negli anni precedenti, derivanti da depositi bancari, cassette di sicurezza e assegni circolari.
La C.T.P. accoglieva parzialmente il ricorso. La pronuncia era appellata da entrambe le parti. La C.T.R. Campania rigettava l’appello principale dell’Ufficio e accoglieva quello incidentale del contribuente, annullando l’avviso. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, mentre il contribuente, regolarmente intimato, non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per connessione, e li ritiene entrambi fondati. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/73 e dell’art. 2697 cod. civ.: la C.T.R. avrebbe considerato provata la disponibilità delle somme senza accertare l’effettivo possesso degli importi nell’annualità contestata né la provenienza da redditi esenti o già tassati. Il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un punto decisivo, ossia il possesso duraturo delle disponibilità finanziarie.
Il giudice di appello ha commesso, secondo la Corte, un duplice errore di diritto. Il primo consiste nell’avere ritenuto sufficiente, per vincere la presunzione legale a favore dell’erario, la dimostrazione di disponibilità finanziarie idonee a sostenere le spese, a prescindere dall’annualità in contestazione. Il secondo consiste nell’avere escluso che dall’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 derivi un onere di dimostrazione aggiuntivo circa la provenienza e l’effettiva disponibilità delle somme.
Sul primo punto la Corte rileva che è lo stesso art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione vigente ratione temporis, a richiedere che risulti da idonea documentazione, oltre all’entità dei redditi, anche la durata del loro possesso. Il contribuente deve provare non solo di avere avuto determinate disponibilità, ma che il possesso di quelle somme, o comunque di un’entità sufficiente a giustificare gli indici evidenziati dal fisco, è perdurato nell’anno d’imposta. Tale esigenza è funzionale alla prova, almeno presuntiva, del collegamento tra le disponibilità e le spese.
Sul secondo punto la Corte osserva che la medesima norma richiedeva la prova che il maggior reddito determinato sinteticamente fosse costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Le disponibilità addotte dal contribuente, di cui sia dimostrato il possesso nell’anno in contestazione e con le quali siano state sostenute le spese, devono dunque provenire da redditi esenti o già assoggettati a imposizione.
La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame degli appelli sulla base dei principi espressi e per la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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