Inammissibile il ricorso che non impugna la ratio decidendi principale (Cass. civ. Sez. I n. 11437 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sul reclamo ex art. 14-quinquies l. n. 3/2012 è inammissibile per carenza di interesse quando il ricorrente censuri esclusivamente la ratio decidendi relativa ai profili dedotti in via subordinata, senza avversare in modo linearmente impugnatorio la ratio decidendi principale del provvedimento. La mancata contestazione dei motivi autonomi e assorbenti posti a fondamento della decisione rende priva di utilità la doglianza sulle statuizioni subordinate, poiché l’eventuale accoglimento non sarebbe idoneo a modificare l’esito del giudizio. Restano estranee al thema decidendum le questioni attinenti all’inclusione dei beni nell’inventario del liquidatore e agli atti di liquidazione, costituenti atti successivi al decreto di apertura della procedura.
Il Fatto
Il fallimento di una società ha proposto reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale ha aperto, ai sensi dell’art. 14-quinquies l. n. 3/2012, la procedura di liquidazione dei beni nei confronti di un debitore. Il fallimento ha dedotto l’assenza di meritevolezza del debitore e l’esistenza di atti in frode ai creditori, contestando in via subordinata l’indebita inclusione, nel patrimonio da liquidare, della quota del 50% del capitale di una società partecipata, già ceduta dal debitore a un terzo.
Il Tribunale ha rigettato il reclamo, ritenendo correttamente inserito nell’attivo il valore dei beni oggetto di revocatoria ordinaria, in quanto soggetti al concorso dei creditori del revocato alienante, e ha respinto l’istanza di sospensione del procedimento esecutivo mobiliare sulla quota societaria. La curatela del fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, tutti incentrati sui profili subordinati.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente a proporre reclamo in relazione ai profili dedotti. Il ricorrente ha censurato la ratio decidendi del provvedimento relativa ai profili originariamente dedotti in via subordinata — l’inclusione nel patrimonio da liquidare del cespite costituito dalla quota societaria, la sospensione dell’esecuzione mobiliare e il ruolo del liquidatore in tale esecuzione — senza avversare in modo linearmente impugnatorio la ratio decidendi principale, relativa ai profili di meritevolezza, di esistenza di atti in frode e di incompletezza della relazione dell’OCC.
Il percorso argomentativo muove dalla struttura stessa del reclamo. I profili principali, benché rigettati, costituivano il fondamento autonomo e assorbente del rigetto; la loro mancata contestazione priva di utilità l’eventuale accoglimento delle doglianze subordinate, che non sarebbero idonee a travolgere l’esito complessivo della decisione. Di qui la carenza di interesse che rende il ricorso inammissibile nel suo complesso.
La Corte precisa, inoltre, che le questioni dedotte attengono propriamente all’inclusione di beni nell’inventario del liquidatore ex art. 14-sexies l. n. 3/2012 o ad atti di liquidazione ex art. 14-novies della stessa legge — quali l’intervento o il compimento di atti di impulso del liquidatore nell’espropriazione della quota societaria e l’apprensione del relativo ricavato — costituenti atti successivi al decreto di apertura di cui all’art. 14-quinquies l. n. 3/2012.
Il terzo motivo è dichiarato ulteriormente inammissibile sotto un distinto profilo, perché non coglie la ratio decidendi del decreto impugnato: il ricorrente trascura che, in caso di accoglimento della domanda revocatoria, la sentenza costituirà titolo per partecipare al riparto e che l’attore vittorioso potrà ottenere, in sede di distribuzione del ricavato, la separazione della somma corrispondente al proprio credito verso l’alienante, con soddisfacimento prioritario rispetto ai creditori concorsuali.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese in assenza di difese scritte degli intimati. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Nota della Redazione
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