Assegno di natalità agli stranieri dopo la sentenza n. 54/2022 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11438 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assegno di natalità di cui all’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 54 del 2022, è priva di rilevanza, ai fini della concessione della prestazione, la tipologia di permesso di soggiorno posseduto dal cittadino di Paese terzo. Ciò che rileva è soltanto che si tratti di cittadino di Paese terzo ammesso nello Stato a fini lavorativi, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ovvero ammesso a fini diversi dall’attività lavorativa e comunque autorizzato a lavorare. Ne consegue che la domanda non può essere respinta per il solo fatto che l’istante sia sprovvisto di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino di Paese terzo, aveva chiesto all’INPS la corresponsione dell’assegno di natalità previsto dall’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014. La domanda era stata accolta in primo grado, ma la Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione, l’aveva rigettata.
Il giudice di appello aveva negato la prestazione sul rilievo che l’istante era sprovvisto del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, al quale l’INPS ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che i profili di violazione di legge denunciati sono stati già esaminati e risolti, in senso favorevole al ricorrente, con la sentenza n. 11512 del 2024, della quale richiama gli snodi argomentativi salienti.
La prestazione in questione è stata introdotta dall’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, che riconosceva un assegno di 960 euro annui per ogni figlio nato nel periodo ivi indicato, a favore di cittadini italiani, di cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari titolari del permesso di soggiorno di cui all’art. 9, d.lgs. n. 286/1998.
Con ordinanza interlocutoria n. 16169 del 2019, questa Corte, qualificata la prestazione come assistenza sociale di contenuto economico volta al sostegno delle responsabilità familiari, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma, in relazione agli artt. 3, 31 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui richiedeva ai soli cittadini extracomunitari la titolarità del permesso unico di soggiorno.
Con sentenza n. 54 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, nella sua originaria formulazione, nella parte in cui escludeva dalla concessione dell’assegno i cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa, ai quali è comunque consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.
Poiché la prestazione era stata negata proprio perché l’istante era sprovvisto del permesso di soggiorno di lungo periodo, e poiché la disciplina, in parte qua, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, la Corte conclude che il tipo di permesso concretamente rilasciato è irrilevante. Rileva solo che si tratti di cittadino di Paese terzo ammesso a fini lavorativi o comunque autorizzato al lavoro. Il ricorso è dunque accolto, la sentenza impugnata cassata e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, la domanda originaria è accolta. Le spese dell’intero processo sono compensate, in ragione del recente assetto sistematico della materia.
Nota della Redazione
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