Danno erariale per opera non attivata: responsabilità del dirigente ridotta per concorso di terzi (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 22 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente di un ente locale beneficiario di un contributo pubblico è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi convenzionali e comunicativi assunti verso l’ente erogatore. La sua totale inerzia, in particolare l’omessa rendicontazione e l’omessa segnalazione alla propria amministrazione delle criticità ostative all’attivazione dell’opera, integra gli estremi della responsabilità amministrativa per danno erariale. Il pregiudizio comprende sia l’importo erogato e divenuto inutilizzabile per effetto della revoca, sia il maggior costo sostenuto per la mancata autoproduzione di energia. L’addebito, tuttavia, è ridotto ex art. 1, comma 1-quater della legge n. 20/1994 per il concorso di fattori causali non imputabili al convenuto e, in via equitativa, in esercizio del potere riduttivo di cui all’art. 1, comma 1-bis della medesima legge.
Il Fatto
La controversia riguarda la mancata attivazione di un impianto solare cogenerativo finanziato con fondi europei per un importo erogato al Comune di Cosenza. L’opera fu realizzata e positivamente collaudata nel 2017, ma non fu mai messa in esercizio, con conseguente revoca totale del contributo da parte della Regione Calabria e ingiunzione di restituzione delle somme.
La Procura regionale ha chiamato in giudizio il dirigente del settore competente, in carica dal 2016 al 2019 e firmatario del collaudo quale RUP, contestandogli la totale inerzia rispetto agli obblighi convenzionali e la causazione di un danno quantificato in oltre un milione e quattrocentomila euro. Il convenuto ha eccepito la nullità dell’invito a dedurre, la carenza dell’elemento oggettivo e soggettivo e l’esistenza di un impedimento oggettivo ascrivibile alla morosità dell’ente verso il fornitore di energia.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di nullità dell’atto di citazione derivata dalla dedotta nullità dell’invito a dedurre. Richiamando il proprio orientamento (Sezioni Riunite n. 12/2011/QM), il Collegio osserva che la specificità della notitia damni va riferita a un’informazione peculiare e determinata di fatti, mentre la concretezza impone l’attinenza alla realtà. Nel caso di specie la notizia di danno contestava un eventus damni puntuale – mancata attivazione dell’opera e inoperatività dell’impianto – con destinatario determinato; la successiva revoca del contributo costituisce un posterius logico sopravvenuto che non incide sull’attivazione dell’indagine.
Nel merito la domanda è accolta nei limiti che seguono. Sussistono tutti gli elementi della responsabilità amministrativa. Il rapporto di servizio è pacifico, trattandosi di dipendente dell’ente danneggiato. Inoltre, l’ammissione al finanziamento ha inserito il destinatario delle risorse nel procedimento volto alla realizzazione del progetto, con l’obbligo di rispettare gli impegni convenzionali assunti verso l’ente erogatore.
La relazione di servizio imponeva dunque al dirigente il puntuale rispetto dei capitolati d’obbligo iscritti nella convenzione, meglio specificati in narrativa. Le indagini hanno accertato l’inadempimento degli articoli 6, 8 e 12 della convenzione e degli articoli 2, 7 e 8 del disciplinare, che prevedevano gli obblighi di rendicontazione, di monitoraggio e di mantenimento della funzionalità dell’opera. Il convenuto, dirigente del settore competente proprio nel periodo in cui tali obblighi gravavano sull’ente, è rimasto inerte.
Assume rilievo causale specifico l’omessa informativa alla Regione e alla propria amministrazione: in particolare, il mancato riscontro del fornitore alla richiesta di nuova fornitura avrebbe dovuto costituire un alert specifico, che invece è passato sotto silenzio. Non ha efficacia scriminante la sola richiesta di fornitura inoltrata nel 2016, poiché rilevano le condotte omissive del dirigente. Il Collegio ritiene infondata anche l’eccezione sulla carenza di colpa grave.
Il danno imputabile è però ridotto ex art. 1, comma 1-quater della legge n. 20/1994, per il concorso di terzi, e in esercizio del potere riduttivo di cui all’art. 1, comma 1-bis. Le morosità pregresse verso il fornitore, e il loro superamento attraverso un piano di rientro, esulavano dal dominio del settore del convenuto. La somma liquidata, comprensiva di rivalutazione e interessi legali, va risarcita all’amministrazione di appartenenza, con salvezza degli ulteriori diritti dell’ente erogatore. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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