Rigetto per insussistenza della categoria alla data della domanda di aggravamento (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 39 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riassunzione conseguente all’annullamento con rinvio della decisione di primo grado, il thema decidendum resta circoscritto all’accertamento dei requisiti sanitari esistenti alla data della domanda amministrativa di aggravamento, che integra il presupposto di ammissibilità della pretesa. Il riconoscimento del trattamento pensionistico di guerra di prima categoria ex Tab. A, con l’eventuale assegno di superinvalidità ex Tab. E, presuppone che il complesso menomativo risulti ascrivibile alla categoria invocata già al momento della presentazione dell’istanza. Ove la consulenza tecnica accerti che, a quella data, le infermità erano ascrivibili alla quinta categoria, il ricorso va rigettato, restando irrilevante la successiva evoluzione peggiorativa riscontrata in sede peritale.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato il decreto con cui la Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza-Matera le aveva riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra di quinta categoria Tab. A per cumulo di infermità, chiedendo la prima categoria Tab. A con assegno di superinvalidità Tag. E/F n. 8. In primo grado la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Basilicata, le aveva riconosciuto con la sentenza n. 37/G il diritto al trattamento di prima categoria con decorrenza dall’1/10/2017.
Avverso tale decisione il MEF proponeva appello innanzi alla Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, che con la sentenza n. 394/2022 accoglieva il gravame per difetto di congrua motivazione sull’ascrivibilità delle patologie alla prima categoria, rimettendo gli atti al primo giudice. La ricorrente riassumeva tempestivamente il processo ex art. 199, comma 3, c.g.c.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha individuato l’oggetto del giudizio di riassunzione nella questione medico-tecnica di inquadramento della menomazione alla data della domanda amministrativa di aggravamento proposta il 20/09/2017.
Il Giudice, con ordinanza n. 3/2023/G, aveva richiesto all’U.M.L. del Ministero della Salute un parere tecnico sull’esatta ascrivibilità; quindi, con provvedimento n. 11/2023/G, revocava la C.T.U. per le riferite tempistiche dell’incombente e disponeva perizia medico-legale affidata al consulente incaricato.
La relazione peritale, depositata il 21/12/2023, ha concluso che al momento della domanda amministrativa e della visita del CMV le infermità erano ascrivibili alla quinta categoria Tab. A, mentre solo all’attualità risultava integrata l’ascrivibilità alla prima categoria per assimilazione alla voce nosografica n. 7, con decorrenza dalla visita del CML del 22/09/2020.
Su tale accertamento la Corte ha fondato il rigetto: la pretesa azionata ha come presupposto di ammissibilità la domanda amministrativa di aggravamento che, all’epoca della relativa introduzione, non è risultata fondata. Pur prendendosi atto dell’evoluzione peggiorativa riscontrata in perizia, questa non può retroagire a fondare un diritto che alla data dell’istanza non sussisteva.
Le spese sono state compensate in ragione dell’esito discordante delle consulenze tecniche espletate, ad eccezione di quelle correlate alla C.T.U. del consulente incaricato, poste a carico della parte soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.