Ricorso inammissibile se non allega gli atti su cui fonda le censure (Cass. civ. Sez. I n. 1619 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto assoluto di specificità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione che, nel censurare il provvedimento impugnato, non riproduca — almeno per le parti rilevanti — il contenuto degli atti processuali su cui le censure si fondano, né li alleghi al ricorso. La Corte di legittimità, priva di accesso diretto agli atti del merito, non può verificare la fondatezza della doglianza e il motivo resta inammissibile. L’onere di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di sottoporre al giudice di legittimità gli elementi necessari alla delibazione, anche quando la censura attenga all’interpretazione della domanda di ammissione al passivo.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di un proprio credito, invocando il privilegio di cui agli artt. 2770 e 2777 cod. civ.. Il giudice delegato ammise il credito al chirografo. Proposta opposizione ex art. 98 l. fall., il Tribunale di Verona la respinse con decreto dell’11 marzo 2017, rilevando che la domanda di ammissione non specificava il tipo di privilegio e che quello speciale sulle spese avrebbe richiesto l’indicazione dei beni su cui esercitarlo.
Avverso tale decreto la società propose ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 93 l. fall., 2770 e 2777 cod. civ. e, in subordine, omesso esame di fatti decisivi. Il fallimento resistette con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva che la domanda di insinuazione contenesse già gli elementi identificativi del privilegio per le spese di giustizia sostenute nella procedura esecutiva immobiliare promossa prima del fallimento. La precisazione del titolo, intervenuta solo con l’opposizione, non avrebbe integrato una nuova domanda e non avrebbe precluso l’accoglimento dell’impugnazione.
La Corte, scrutinando congiuntamente i due motivi, li ha dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. per difetto assoluto di specificità. La ricorrente non ha chiarito se, e in quale misura, il credito ammesso fosse comprensivo delle spese della procedura esecutiva, benché il privilegio potesse essere fatto valere solo limitatamente a esse.
Il profilo decisivo attiene all’onere di autosufficienza. La ricorrente non ha riprodotto, nemmeno per le parti rilevanti, il contenuto degli atti su cui le censure si fondano — la domanda di insinuazione e il ricorso in opposizione — né li ha allegati al ricorso. Tale omissione preclude alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del procedimento di merito, di verificare se la domanda di ammissione, pur difettando della precisa indicazione del titolo invocato, potesse essere interpretata nel senso preteso.
La declaratoria di inammissibilità ha trascinato la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.