Notifica ricorso in cassazione a sportello: inesistenza e inammissibilità (Cass. civ. Sez. V n. 1616 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che consente la notifica mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto, non si applica al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie. Per effetto del richiamo dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale ricorso resta assoggettato alle norme del codice di procedura civile ove compatibili. Ne consegue che il ricorso è inammissibile se notificato con quella modalità, configurandosi un’ipotesi di inesistenza e non di nullità, poiché manca l’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato per legge della possibilità giuridica di compierla. La fattispecie non è riconducibile a nullità sanabile, difettando un elemento costitutivo essenziale idoneo a rendere riconoscibile l’atto come notificazione.
Il Fatto
Una società proponeva ricorso davanti alla CTP di Teramo avverso un avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap, oltre sanzioni e interessi, relativo all’anno 2009. L’atto si fondava su più rilievi, tra cui l’indeducibilità di costi per consulenze ritenuti non inerenti e non documentati, l’indeducibilità di una quota di ammortamento su un marchio, l’indetraibilità dell’Iva su fatture per prestazioni asseritamente estranee all’imposta e la mancata fatturazione di un riaddebito di spese per utenze.
Il ricorso era parzialmente accolto in primo grado. La CTR dell’Abruzzo rigettava poi sia l’appello principale del contribuente sia quello incidentale dell’Agenzia delle entrate. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso e ricorso incidentale, mentre l’agente della riscossione restava intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un profilo preliminare di natura processuale. Rileva l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell’agente della riscossione, che non era parte nel giudizio di merito, non essendo stata peraltro prodotta la prova del perfezionamento della notifica nei suoi confronti.
Il nucleo decisorio riguarda però la modalità di notifica del ricorso principale. L’Amministrazione aveva eccepito che il ricorso era stato notificato presso lo sportello dell’Agenzia delle entrate secondo le modalità dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte richiama il proprio costante orientamento: quella disposizione, nella parte in cui consente la notifica mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta, non si applica al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie. In base all’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, questo resta assoggettato alle norme del codice di procedura civile ove compatibili. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso notificato con tale modalità, trattandosi di inesistenza e non di nullità, perché manca il requisito dell’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato della possibilità giuridica di compierla.
La Corte esclude che la fattispecie possa essere ricondotta a una nullità sanabile. L’attività posta in essere è priva di uno degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, segnatamente la trasmissione svolta da un soggetto qualificato e dotato del relativo potere. Richiama, sul punto, la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 14916 del 20.07.2016 e il costante orientamento di legittimità in materia.
Quanto al precedente invocato dalla società nella memoria difensiva, la Corte lo ritiene non conferente, perché attiene alla diversa ipotesi della notificazione del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario dell’agente della riscossione, cui è subentrata per legge l’Agenzia delle entrate-Riscossione.
In conclusione, il ricorso principale è dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorso incidentale perde efficacia ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., perché tardivamente proposto rispetto alla sentenza depositata l’8 giugno 2015. Segue la condanna della ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e la dichiarazione dei presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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