Revocatoria fallimentare della delegazione di pagamento e onere della prova (Cass. civ. Sez. I n. 2018 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La delegazione di pagamento non integra l’atto estintivo anomalo dei debiti del fallito, rilevante ai fini della revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, n. 2, legge fallimentare, quando la delega sia stata impartita dalle creditrici e non dal debitore poi fallito, il quale abbia svolto le funzioni di delegato. In tale ipotesi l’estinzione delle obbligazioni consegue all’accettazione della delegazione da parte della fallita e alla conseguente compensazione legale, non al pagamento di una somma di denaro, con la provvista delle deleganti. Escluso il carattere oggettivamente anomalo dell’operazione, viene meno la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza ricollegata dall’art. 67, primo comma, legge fallimentare alle fattispecie oggettive. Ai fini della revoca ex art. 67, secondo comma, legge fallimentare, il curatore deve provare la scientia decoctionis delle controparti, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Con contratto definitivo, la venditrice trasferì a due società acquirenti, ciascuna per la quota del 50%, la proprietà di un appartamento e di un garage. Il prezzo venne versato, su delega delle acquirenti, dalla loro debitrice, a sua volta creditrice della venditrice per il medesimo importo. L’operazione determinò l’estinzione contestuale del debito della venditrice verso la delegata, per compensazione con il credito al pagamento del prezzo, e del debito della delegata verso le deleganti.

Dichiarato il fallimento della delegata, il curatore convenne in giudizio le tre società chiedendo dichiararsi l’inefficacia della delegazione di pagamento e della compensazione volontaria ex art. 67, primo comma, n. 2, legge fallimentare, con condanna delle acquirenti alla restituzione. Il Tribunale accolse le domande contro le acquirenti e rigettò quelle contro la venditrice. La Corte d’appello, in riforma, respinse le domande del Fallimento, escludendo il carattere anomalo della delegazione. Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 67, primo comma, n. 2, legge fallimentare. Il Fallimento sosteneva che l’anormalità del pagamento risiedesse nella complessità del meccanismo satisfattorio, estraneo alle comuni relazioni commerciali. Il motivo è inammissibile, perché rimprovera alla corte d’appello l’omesso esame di una tesi difensiva e non si confronta con la ratio della decisione.

La corte del merito aveva infatti escluso la revocabilità dell’atto perché non integrante una delegatio solvendi, ma una mera delegatio promittendi, che non aveva comportato il pagamento di alcuna somma né da parte della fallita né di terzi. L’estinzione delle obbligazioni si era determinata per effetto dell’accettazione della delegazione da parte della fallita, con la conseguente compensazione legale.

Decisivo è il rilievo che nella specie non era stata utilizzata la provvista della società poi fallita, ma quella delle deleganti. Solo la concomitante posizione creditoria e debitoria della venditrice e della delegata aveva consentito l’estinzione delle obbligazioni. Il secondo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 67, secondo comma, legge fallimentare, è parimenti inammissibile: esso mira a un nuovo apprezzamento dei fatti e della documentazione ai fini della prova della scientia decoctionis, accertamento non sindacabile in sede di legittimità nei ristretti termini dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato da Cass. Sez. Un. n. 8053/2014.

Il terzo motivo, che prospetta la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., è inammissibile ex art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., perché non riporta il contenuto dell’atto di appello, neppure allegato. Opera il principio di autosufficienza del ricorso, applicabile anche ai motivi di appello dei quali si contesti la genericità, secondo gli arresti richiamati (Cass. nn. 29495/2020, 24048/2021, 3612/2022). Il quarto motivo, relativo all’art. 91 cod. proc. civ., è inammissibile: il sindacato sulle spese è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre il Fallimento è risultato soccombente verso la società venditrice in entrambi i gradi.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Le spese di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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