Quote e conguagli di divisione ereditaria sulla sola metà caduta in successione (Cass. civ. Sez. II n. 8578 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella successione in cui i figli concorrono con il coniuge superstite, la quota a essi spettante non è pari ai due terzi dell’intero bene, ma ai due terzi della metà di questo caduta in successione, ai sensi dell’art. 581 cod. civ. Ne consegue che i conguagli divisionali vanno commisurati al valore della sola quota di metà devoluta, e non all’intero valore del cespite. Il bene pervenuto al coniuge per testamento, già in comunione indivisa con la de cuius, non entra nell’asse ereditario e non è soggetto a divisione. La mancata proposizione dell’azione di riduzione e l’assenza di lesioni di legittima dedotte escludono qualsiasi obbligo di imputazione e la collazione, che opera solo per le donazioni in favore dei coeredi.
Il Fatto
I figli della de cuius hanno convenuto in giudizio i fratelli, il padre e il cognato chiedendo la nullità, per difetto di autografia, del testamento olografo della madre e dell’atto di vendita con cui il padre aveva trasferito il fondo, oltre alla divisione dell’asse ereditario. Esperita c.t.u. grafica, il Tribunale di Foggia ha dichiarato l’autenticità del testamento e respinto l’azione di nullità della compravendita; con sentenza definitiva ha poi escluso dall’asse il fondo e la quota di metà dell’appartamento, disponendo l’accrescimento della quota restante a favore degli altri coeredi.
Su appello dei due acquirenti, la Corte di Bari ha riformato la decisione: ha negato l’accrescimento, ha qualificato la successione come regolata in parte dal testamento e in parte dalla legge, attribuendo al padre i quattro sesti dell’appartamento e ai sette figli una quota di un ventunesimo ciascuno. I figli hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte conferma la ricostruzione del giudice distrettuale: l’asse da dividere tra gli eredi legittimi era costituito dal solo appartamento, perché il fondo era stato devoluto per metà al coniuge, già proprietario dell’altra metà e divenuto proprietario esclusivo per effetto del testamento, con successiva alienazione inter vivos alla figlia.
Il passaggio centrale riguarda l’art. 581 cod. civ. I ricorrenti, concorrendo con il padre nella successione materna, avevano titolo non ai due terzi dell’intero, ma ai due terzi della metà dell’appartamento, pari a un ventunesimo dell’intero, essendo l’altra metà di proprietà esclusiva del coniuge. Pertanto i conguagli andavano calcolati sul valore della sola quota di metà caduta in successione, e non sull’intero valore del bene.
La Corte esclude inoltre che al valore della quota potesse sommarsi la metà del fondo, integralmente di proprietà del coniuge: il bene, acquistato in comunione indivisa e ricevuto per il restante cinquanta per cento per testamento, non era caduto in comunione ereditaria e non doveva essere diviso. La successione era regolata dal testamento quanto al fondo e dalla successione legittima quanto all’appartamento; non essendo dedotte lesioni di legittima né proposta azione di riduzione, non sussisteva alcun obbligo di imputazione, né doveva procedersi alla collazione, che opera solo riguardo alle donazioni in favore dei coeredi ai sensi dell’art. 737 cod. civ.
Quanto al dedotto giudicato, la Corte rileva che il gravame aveva posto in discussione l’intera divisione disposta in primo grado e che il giudice di appello, confutando la tesi dell’accrescimento, aveva dovuto ricalcolare quote e conguagli: rientrano nell’oggetto dell’appello anche le questioni strettamente connesse e consequenziali rispetto ai motivi dedotti.
Il terzo motivo è infondato. Il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite. La compensazione delle spese della c.t.u. estimativa non è contraddittoria, poiché detti esborsi erano finalizzati alla divisione: nel giudizio divisorio vanno poste a carico della massa le spese sostenute nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle necessitate da eccessive pretese o inutili resistenze.
Nota della Redazione
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