Ricorso inammissibile se non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. civ. Sez. I n. 9143 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che non si confronta con le ragioni poste a base della decisione impugnata è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. Il motivo d’impugnazione consiste nell’enunciazione delle ragioni per cui la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione stessa; da ciò discende che non se ne può prescindere e che la mancata considerazione delle motivazioni rende il motivo nullo, risolvendosi in un “non motivo”. La contrapposizione della propria ricostruzione della vicenda a quella del giudice di merito, senza attaccarne le argomentazioni, conduce alla declaratoria di inammissibilità.

Il Fatto

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 484/2020, che aveva respinto il gravame avverso il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il mancato pagamento di due effetti cambiari e per lo scoperto di conto.

La corte territoriale aveva escluso l’anatocismo nel calcolo degli interessi, ritenendo il contratto di conto corrente conforme alla delibera CICR 9.2.2000; aveva negato il difetto di forma dell’apertura di credito, non prevista a pena di nullità dalla delibera CICR 4.3.2003 quando l’apertura sia disciplinata dal conto corrente scritto; aveva infine rigettato la censura ex art. 1956 cod. civ. per mancata prova dei presupposti. I soccombenti propongono ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, tutti incentrati sulla violazione di norme sostanziali e processuali, e li dichiara inammissibili per difetto di specificità.

Quanto al primo motivo, relativo all’art. 1283 cod. civ. e all’art. 1842 cod. civ., i ricorrenti sostengono la nullità della clausola sugli interessi e la necessità di una consulenza tecnica. La Corte rileva che la sentenza impugnata aveva motivato sul punto richiamando la delibera CICR 9.2.2000 e la conformità del contratto alle sue disposizioni, con capitalizzazione trimestrale degli interessi, tasso debitore e tasso effettivo globale. Tali argomentazioni restano totalmente inattaccate.

Il secondo motivo, fondato sull’art. 117 TUB e sull’art. 115 cod. proc. civ., censura la ritenuta validità dell’apertura di credito. La corte territoriale aveva fatto applicazione della conforme giurisprudenza di legittimità, rilevando che il conto corrente conteneva una dettagliata disciplina dell’apertura di credito. Il motivo non prende posizione sul fatto che tale disciplina contenesse anche l’indicazione delle condizioni economiche.

Il terzo motivo, incentrato sull’art. 1956 cod. civ., lamenta l’abusiva concessione di credito e l’aggravamento della posizione dei fideiussori. La Corte osserva che il giudice di appello aveva articolato un ampio quadro argomentativo: l’obbligo dei fideiussori di monitorare la situazione della debitrice, la lacunosità della prova sul peggioramento delle condizioni, il protesto della debitrice anteriore alla garanzia e la sottoscrizione dei garanti sugli effetti.

Di fronte a tale scenario, il motivo resta silente e si limita a instare genericamente per una rivisitazione del capo di decisione. La Corte conclude per l’inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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