Buoni fruttiferi postali, deficit informativo e prescrizione del diritto al rimborso (Cass. civ. Sez. I n. 25074 del 06.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di buoni fruttiferi postali, la mancata consegna del foglio informativo analitico di cui all’art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni non concorre a concretizzare alcun nesso di causalita’ tra l’omessa o generica informazione resa da Poste Italiane s.p.a. sulla data di maturazione della prescrizione e il maturarsi della medesima. L’art. 2941, n. 8, cod. civ. prevede, quale causa di sospensione della prescrizione, esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto. Ne consegue che il sottoscrittore non puo’ invocare un diritto risarcitorio avente ad oggetto il diritto non esercitato nel termine, ne’ imputare alla mancata conoscenza della scadenza l’estinzione del credito per effetto della prescrizione ordinaria decennale.
Il Fatto
Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva confermato la decisione del Giudice di Pace che l’aveva condannata al pagamento, in favore di due soggetti, rispettivamente cointestatario ed erede del sottoscrittore, della somma di € 500,00 corrispondente al valore di un buono fruttifero postale emesso nel gennaio 2001.
Il giudice di merito aveva ritenuto Poste Italiane inadempiente agli obblighi informativi sulla modalita’ di escussione del buono, recante la sola dicitura generica “buono a termine”, condannandola al pagamento dell’importo ai detentori del titolo. La questione approda in cassazione per l’asserita erroneita’ di tale impostazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal leading case deciso dalla stessa Sezione con la sentenza n. 3686 del 18 febbraio 2026, cui dichiara di attenersi insieme ad altre pronunce conformi. In quella sede e’ stato affermato il principio per cui la mancata consegna del foglio informativo analitico non concorre a integrare alcun nesso causale tra l’informazione omessa o generica e il maturarsi della prescrizione.
Il fondamento del principio viene individuato nell’art. 2941, n. 8, cod. civ., che contempla quale causa di sospensione della prescrizione unicamente il comportamento doloso del debitore volto all’occultamento del debito. Restano escluse le condotte colpose che abbiano meramente ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto. Ne deriva che il comportamento inadempiente del debitore, pur costituendo ostacolo di fatto o impedimento soggettivo, non e’ configurabile come fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria.
La disciplina applicabile ai buoni fruttiferi postali va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie. In questo quadro, la mancata consegna del foglio informativo da parte di Poste Italiane, che poi eccepisca l’intervenuta prescrizione ex art. 2946 cod. civ., non fa sorgere in favore del sottoscrittore alcun diritto risarcitorio. Questi non puo’ imputare alla mancata conoscenza della scadenza l’estinzione del proprio credito al rimborso.
La sentenza impugnata non si e’ attenuta a tali principi, avendo attribuito rilievo alla carenza informativa e alla pretesa genericità dell’indicazione della scadenza ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto a incassare l’importo del buono. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettando la domanda originaria. Le spese di entrambi i gradi di merito e del giudizio di legittimita’ sono state compensate, tenuto conto del recente consolidamento dell’orientamento nomofilattico.
Nota della Redazione
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