Indagini bancarie sui conti di soci e congiunti: occorre provare la riferibilità alla società (Cass. civ. Sez. 5 n. 2629 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indagini finanziarie, le disposizioni di cui all’art. 32, primo comma, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600/1973 non limitano l’analisi ai soli conti correnti intestati al contribuente, ma la loro estensione ai rapporti intestati a soci, familiari o congiunti richiede che l’amministrazione finanziaria dimostri, anche in via presuntiva, un quid pluris dal quale desumere il carattere fittizio dell’intestazione ovvero la sostanziale riferibilità delle movimentazioni all’ente accertato. La sola sussistenza di uno stretto vincolo familiare non è sufficiente ad attivare la presunzione legale, occorrendo ulteriori elementi sintomatici quali l’ingiustificata capacità reddituale del terzo intestatario o la gestione extracontabile. La presunzione di cui all’art. 32 cit. è iuris tantum: il contribuente può superarla con prova analitica della riferibilità di ogni movimentazione a operazioni non imponibili o a soggetti beneficiari puntualmente indicati, e il giudice di merito ha il correlato obbligo di verificare analiticamente e di motivare sulle singole giustificazioni.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva, fondato su indagini bancarie condotte sui conti correnti intestati ai soci e ai loro stretti congiunti. Il medesimo ufficio emetteva separati avvisi di accertamento per recupero delle ritenute non operate sugli utili extracontabili distribuiti e per la tassazione dei redditi di partecipazione in capo ai soci, che proponevano ricorso unitamente alla società. La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi; la Commissione tributaria regionale, adita dall’ufficio, riformava parzialmente la sentenza, confermando la ripresa per alcune movimentazioni finanziarie. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso principale, l’Agenzia un ricorso successivo e i contribuenti un ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando che la presunzione legale di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 non può automaticamente operare sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti: l’ufficio ha l’onere di allegare e provare, anche per presunzioni semplici, la riferibilità alla società delle movimentazioni, dimostrando o il carattere fittizio dell’intestazione ovvero l’esistenza di elementi sintomatici come l’ingiustificata capacità reddituale del terzo intestatario. Il semplice legame familiare non costituisce prova qualificata della riferibilità, dovendo essere accompagnato da ulteriori riscontri indiziari. La pronuncia impugnata, che aveva ritenuto irrilevante la censura della società sul punto, è stata quindi cassata sul rilievo dell’erronea applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
La Corte ha inoltre giudicato fondati il terzo, quarto e quinto motivo, concernenti singole riprese. Con riferimento ai versamenti di ingenti somme sul conto di un familiare, la S.C. ha precisato che la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma è superabile dal contribuente attraverso una prova analitica, che indichi specificamente la riferibilità di ogni versamento a operazioni non imponibili o a disponibilità già possedute. Nel caso di specie, la CTR aveva omesso di valutare se la provvista provenisse da smobilizzo di titoli e libretti dei medesimi soggetti, limitandosi ad apodittiche affermazioni sull’assenza di prova contraria.
Quanto al prelevamento contestato, la Corte ha ricordato che la presunzione di cui all’art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 può essere superata dimostrando che le somme hanno un determinato soggetto beneficiario, puntualmente indicato dal contribuente, come la società aveva allegato in relazione all’aumento di capitale sociale. La CTR non aveva però operato alcuna verifica analitica della giustificazione offerta, limitandosi a una motivazione apparente e non confrontandosi con le deduzioni difensive.
Relativamente al ricorso successivo dell’Agenzia delle Entrate, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità del primo e secondo motivo: il primo per genericità, non confrontandosi con la complessa motivazione della sentenza impugnata in ordine all’individuazione dell’oggetto del gravame; il secondo per non avere rispettato i requisiti di specificità richiesti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non essendo state indicate le circostanze fattuali decisive e la loro sede processuale di deduzione. Il terzo motivo è rimasto assorbito dall’estinzione del giudizio per i soci. Inammissibile è stato infine dichiarato il ricorso incidentale della società, perché la proposizione del ricorso principale determina la consumazione del diritto di impugnazione, non potendo il ricorrente introdurre nuove censure con successivo ricorso incidentale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.