Inammissibile il ricorso che non trascrive gli atti del merito (Cass. civ. Sez. III n. 1348 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. impone al ricorrente che deduca errores in procedendo di trascrivere gli atti e i documenti del giudizio di merito rilevanti per la decisione, ovvero di riassumerne il contenuto in modo esaustivo, indicando la fase processuale di produzione, la collocazione nel fascicolo e l’indicizzazione. Il ricorso che si limiti a richiamare tali atti senza riprodurli è inammissibile, non essendo consentito alla Corte di legittimità supplire alla carenza della parte. La prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il pregiudizio è maturato, non dalla successiva richiesta stragiudiziale, quando la consapevolezza dell’antigiuridicità della condotta risalga a un accertamento tributario già intervenuto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio l’istituto di credito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a una comunicazione erronea della banca, che, su richiesta della Guardia di Finanza, lo aveva indicato quale possessore di un conto corrente con un deposito di circa € 500.000. Sulla base di tale segnalazione l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato le dichiarazioni dei redditi ed emesso i relativi avvisi di accertamento, e l’attore era stato indagato per evasione totale davanti al Tribunale di Macerata. La banca aveva rettificato la comunicazione con lettera del 21 maggio 2010.
Il Tribunale di Milano aveva rigettato le domande, accogliendo l’eccezione di prescrizione e, nel merito, giudicando infondata la pretesa. La Corte d’Appello di Milano aveva rigettato l’impugnazione con condanna alle spese. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente i motivi che censurano la statuizione sulla prescrizione, ritenuti assorbenti. Il secondo e il terzo motivo sono infondati: la consapevolezza dell’antigiuridicità della condotta della banca risale già all’accertamento tributario, e la dichiarazione della banca del 12 settembre 2014 non ha natura giuridica di riconoscimento del diritto, mancando i caratteri della chiarezza e dell’univocità.
La Corte aggiunge che la condotta che evidenzia il pregiudizio risale al periodo compreso tra il 26.6.2008, data in cui la Guardia di Finanza ha concluso la verifica fiscale, e il 2.11.2009, data della contestazione delle violazioni. A quella data il pregiudizio era già maturato, con esso il diritto del ricorrente, e la prima richiesta di risarcimento, inviata in data 11 novembre 2015, era oltre il termine quinquennale.
Il primo, quarto e quinto motivo sono esaminati congiuntamente perché connessi e sono dichiarati inammissibili per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere i passaggi essenziali della sentenza di primo grado per documentare l’inesistenza di una motivazione del Tribunale sui profili diversi dalla prescrizione. Egli si limita a sostenere che il giudice di prime cure non avrebbe esaminato le questioni di merito, a fronte di un’argomentazione contraria della Corte territoriale e della documentata contestazione della controricorrente, che ha trascritto i passaggi della sentenza di primo grado relativi ai profili ulteriori.
La Corte richiama la Sez. III, Ordinanza n. 21346 del 30.07.2024, secondo cui il principio di autosufficienza, anche in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse. Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di indicarli in modo specifico, il che implica trascriverne o riassumerne il contenuto, indicare la fase processuale di produzione e la collocazione nel fascicolo con la relativa indicizzazione.
Il principio è ribadito dalle Sezioni Unite n. 34469 del 27.12.2019, per le quali sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamarli senza riprodurli, o senza fornire le indicazioni necessarie alla loro individuazione. Di questi oneri il ricorrente non ne ha assolto nessuno, il che impedisce di valutare la rilevanza e la decisività delle argomentazioni asseritamente non esaminate. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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