Il video resta pubblicato anche se conservato nell’archivio social (App. Firenze 300/2025)
Corte d’appello di Firenze, Seconda sezione civile, sentenza n. 300 del 18 febbraio 2025 (R.G. n. 1595/2023) – Presidente Ludovico Delle Vergini, Relatore Fabrizio Nicoletti; decisione del 17 febbraio 2025.
Il principio
Chi ottiene per contratto il diritto di utilizzare temporaneamente l’immagine di un personaggio noto viola l’accordo se, dopo la scadenza, mantiene il video nell’archivio dei propri profili social. La permanenza del contenuto nella disponibilità degli utenti non è una condotta neutra: equivale alla prosecuzione della pubblicazione.
L’obbligo di rimozione riguarda tuttavia soltanto i siti e i canali che il contraente può controllare. Non può essere imposta la cancellazione del video dall’intero web o dalle copie diffuse autonomamente da terzi.
La vicenda
Un personaggio televisivo aveva concesso a una società, dietro compenso, l’uso della propria immagine in un filmato promozionale, limitandone la pubblicazione a Facebook e a un periodo determinato. Dopo la scadenza il video era rimasto disponibile sui canali riconducibili alla società, compreso un canale non contemplato dall’accordo.
Il Tribunale aveva ordinato la rimozione del filmato dal web e liquidato il danno secondo il prezzo del consenso, dividendo il compenso pattuito per i giorni di durata del contratto e moltiplicando la quota giornaliera per il periodo di utilizzo abusivo.
La decisione
La Corte ha qualificato l’accordo come contratto atipico di sponsorizzazione e non come controversia sul diritto d’autore riservata alla sezione specializzata. L’esimente prevista dall’art. 97 della legge sul diritto d’autore per le immagini collegate alla notorietà o a eventi di interesse pubblico non opera quando il ritratto è utilizzato per promuovere un prodotto commerciale.
La società doveva rimuovere il video dai propri profili e dagli altri canali a essa riferibili. Non poteva invece rispondere delle copie pubblicate da terzi: per questa ragione la condanna è stata limitata alle piattaforme nella sua disponibilità.
Quanto al risarcimento, il prezzo del consenso resta il criterio appropriato per lo sfruttamento commerciale dell’immagine di una persona nota. La liquidazione del Tribunale è stata però dimezzata: i 6.000 euro pattuiti remuneravano anche la partecipazione alla realizzazione del filmato e non soltanto il tempo di utilizzo dell’immagine. Il danno è stato quindi rideterminato in 28.190,70 euro.
Ricadute operative
- La mera permanenza di un contenuto nell’archivio social integra utilizzo quando il pubblico può ancora accedervi.
- Le clausole devono indicare con precisione durata, piattaforme autorizzate e obblighi di rimozione.
- Il soggetto obbligato risponde dei canali che controlla, non della circolazione autonoma delle copie da parte di terzi.
- Il prezzo del consenso deve isolare il valore dell’immagine dagli altri servizi inclusi nel compenso complessivo.
Provvedimento integrale: Corte d’appello di Firenze, sentenza n. 300 del 18 febbraio 2025.