Ricorso inammissibile se non trascrive l’atto impositivo impugnato (Cass. civ. Sez. V n. 9682 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3 e 6, cod. proc. civ., il motivo di ricorso con cui l’Agenzia delle Entrate censuri la sentenza tributaria senza trascrivere l’avviso di accertamento impugnato. La mancata riproduzione dell’atto impositivo, e della sua intestazione, non consente al giudice di legittimità di individuare gli effettivi destinatari e, in particolare, di valutare la posizione del soggetto evocato quale coobbligato solidale o quale ultimo legale rappresentante dell’ente. La censura che investa la qualità soggettiva del destinatario deve dunque essere corredata dalla materiale indicazione dell’atto che ne fonda la pretesa, non essendo sufficiente il richiamo alle deduzioni difensive svolte nei gradi di merito.
Il Fatto
La vicenda nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno 2011 nei confronti di un’associazione non riconosciuta, alla quale era stata disconosciuta la qualifica di ente non commerciale, e notificato a un soggetto in qualità di legale rappresentante. Il giudice di prime cure aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, sul presupposto dello sgravio della posizione del destinatario quale coobbligato. La CTR Sicilia, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, aveva escluso la cessazione ma aveva accolto nel merito il ricorso del contribuente, rilevando che la carica di rappresentante era stata assunta solo dal dicembre 2012.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, oltre che dell’art. 112 cod. proc. civ., perché la CTR non si sarebbe pronunciata sui motivi di impugnazione e avrebbe annullato l’atto nella sua interezza.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ricostruisce anzitutto l’origine dell’atto: le verifiche avevano fatto emergere che l’associazione, formalmente non commerciale, era in realtà organizzata come impresa, con conseguente assoggettamento alla disciplina degli enti commerciali ai sensi dell’art. 73, primo comma, d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 55 d.P.R. n. 633/1972.
Il motivo è dichiarato inammissibile sotto il profilo della specificità. Il ricorrente non trascrive nel ricorso l’avviso di accertamento impugnato, con la sua intestazione, e ciò impedisce di individuare chi ne fossero i destinatari effettivi. La circostanza assume rilievo decisivo perché, se è vero che per la posizione di coobbligato solidale era stato eseguito un provvedimento di annullamento dell’anagrafica, è altrettanto vero che, quanto alla qualifica di ultimo legale rappresentante, la ricorrente non evoca un ruolo meramente rappresentativo, ma una responsabilità patrimoniale per l’ipotesi di incapienza del fondo comune dell’associazione.
La Corte osserva che il destinatario avrebbe potuto essere chiamato a rispondere solo quale responsabile dell’ente e che, nel periodo d’imposta considerato, non ricopriva alcuna carica elettiva o di controllo. Il dato è confermato dalla stessa ricorrente, la quale nel ricorso ha riferito di aver contattato l’ultimo legale rappresentante pro tempore e il presidente firmatario del modello unico.
Pesa infine sull’ammissibilità del ricorso l’ulteriore rilievo che l’atto impositivo era stato autonomamente impugnato, in un separato procedimento, dalla liquidatrice dell’associazione, sia in proprio sia in nome dell’ente. Anche sotto tale profilo emerge l’esigenza di riportare nel ricorso l’atto impositivo, a fronte della pluralità delle posizioni soggettive coinvolte.
La Corte rigetta quindi il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.900,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge.
Nota della Redazione
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