Opposizione all’esecuzione su cartella per spese di giustizia: competenza per materia del tribunale (Cass. civ. Sez. 2 n. 9607 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero di spese di giustizia disciplinato dal d.P.R. n. 115/2002, la cognizione della pretesa creditoria sottostante al titolo esecutivo è attribuita, ratione materiae, al tribunale. Ne consegue che l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., la quale investe l’an della pretesa e involge la medesima materia, non può essere radicata dinanzi al giudice di pace. La presenza di un criterio di competenza per materia, ancorché accreditato in via analogica, esclude il criterio di competenza per valore. Non entra in gioco la competenza residuale del tribunale in materia di imposte e tasse ai sensi dell’art. 9, comma 2, c.p.c., poiché le spese di giustizia costituiscono crediti pubblicistici di natura non tributaria.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma, avverso una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione su richiesta della società di gestione per il recupero di sanzioni processuali da devolvere alla cassa delle ammende e di spese del processo penale in misura fissa. L’opponente deduceva la violazione dello statuto del contribuente per difetto di motivazione e omessa allegazione dell’atto presupposto, nonché la violazione dell’art. 97 c.p.c.
Il giudice adito, con decreto ex art. 171-bis c.p.c., rilevava d’ufficio la questione di competenza e, sostituita l’udienza con lo scambio di note scritte ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., dichiarava con ordinanza l’incompentenza per valore del tribunale in favore del giudice di pace. Avverso tale statuizione veniva proposto regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva preliminarmente che il ricorso, notificato alle controparti presso l’Avvocatura generale dello Stato a un indirizzo PEC errato, è stato comunque notificato anche presso i difensori costituiti nel giudizio di merito, con conseguente sanatoria della nullità. È inoltre infondata l’eccezione di tardività del rilievo d’ufficio dell’incompetenza, formulata sulla base del nuovo testo dell’art. 38 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 164/2024: la questione è stata rilevata con il decreto previsto dall’art. 171-bis c.p.c., con distinzione dai precedenti citati in cui il rilievo era avvenuto in un momento successivo.
Nel merito, il ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata si è limitata a valorizzare il valore della pretesa, senza considerare la natura della pretesa creditoria portata dalla cartella opposta e senza affrontare il profilo della competenza per materia. Dagli atti risulta che la pretesa concerne sanzioni processuali e spese del processo penale in misura fissa, ossia spese di giustizia il cui recupero coattivo è disciplinato dal d.P.R. n. 115/2002, artt. 205 e 227-ter.
Richiamando il precedente di Cass. n. 10395 del 2016, formulato con riferimento ai compensi per patrocinio a spese dello Stato, la Corte ne estende analogicamente la ratio: la controversia di opposizione all’esecuzione che contesti l’esistenza del titolo esecutivo, introdotta contro una cartella emessa su richiesta di iscrizione a ruolo pervenuta da un ufficio giudiziario, spetta alla competenza per materia del tribunale e non può mai spettare al giudice di pace. La cognizione della pretesa creditoria sottostante è attribuita ratione materiae al tribunale, e l’opposizione che investe l’an della pretesa segue la medesima attribuzione.
La Corte esclude altresì che possa trovare applicazione la competenza residuale del tribunale in materia di imposte e tasse ex art. 9, comma 2, c.p.c., poiché le spese di giustizia costituiscono crediti pubblicistici di natura non tributaria. Il ricorso è conseguentemente accolto, con dichiarazione della competenza del Tribunale di Roma e rimessione delle parti dinanzi a esso per la riassunzione nel termine di legge.
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Nota della Redazione
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