L’opposizione all’esecuzione su cartelle per spese di giustizia spetta al tribunale per materia (Cass. civ. Sez. 2 n. 22121 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero coattivo delle spese di giustizia, disciplinato dal d.P.R. n. 115 del 2002, la cognizione della pretesa creditoria sottostante al titolo esecutivo è attribuita ratione materiae al tribunale, con la conseguenza che l’opposizione all’esecuzione, la quale investe l’an della pretesa e involge la medesima materia, non può essere radicata dinanzi al giudice di pace. La presenza di un criterio di competenza per materia esclude il criterio di competenza per valore. Tale principio si applica anche alle cartelle emesse per somme da devolvere alla Cassa delle ammende e per spese del processo penale. In presenza di una pluralità di domande, alcune di competenza del tribunale e altre del giudice di pace, l’attrazione dell’intera controversia alla competenza del tribunale per connessione è esclusa soltanto quando la causa attribuita al giudice di pace gli spetti per ragione di materia, mentre opera la vis attractiva quando la competenza del giudice di pace discenderebbe dal solo valore.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c., dinanzi al Tribunale di Roma, avverso una cartella di pagamento di euro 3.120,00 emessa dall’Agenzia delle entrate-riscossione su richiesta di Equitalia Giustizia s.p.a. La cartella concerneva il recupero di una somma da devolvere alla Cassa delle ammende e di spese del processo penale, derivanti da un’ordinanza della Corte d’appello di Roma, sezione penale, di rigetto di un’istanza di ricusazione. L’opponente deduceva l’inesistenza del credito, la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e la violazione dell’art. 97 c.p.c.
Con ordinanza del 23 settembre 2025, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di pace di Roma, applicando l’art. 17 c.p.c. Il contribuente proponeva quindi regolamento necessario di competenza ai sensi degli artt. 42 e 47 c.p.c., deducendo che la competenza spettasse al tribunale in ragione della materia.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ritenuto regolare il rilievo d’ufficio dell’incompetenza per valore operato dal Tribunale con il decreto previsto dall’art. 171-bis c.p.c., ai sensi dell’art. 38 c.p.c., come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 164 del 2024. Gli stessi precedenti citati non ostavano alla statuizione, trattandosi di fattispecie in cui il rilievo era avvenuto in momenti diversi del giudizio.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso, osservando che l’ordinanza impugnata si era limitata a valorizzare il valore della causa, senza considerare la natura della pretesa creditoria portata dalla cartella opposta ne il profilo della competenza per materia. Dalla cartella risultava che la pretesa concerneva una somma da devolvere alla Cassa delle ammende e spese del processo penale, trattandosi di spese di giustizia il cui recupero coattivo è disciplinato dal d.P.R. n. 115 del 2002.
La Corte ha richiamato il principio affermato da Cass. 10395/2016, secondo cui l’opposizione all’esecuzione diretta a contestare l’esistenza del titolo esecutivo, introdotta contro una cartella esattoriale emessa su richiesta di iscrizione a ruolo pervenuta da un ufficio giudiziario, spetta alla competenza per materia del tribunale e non può mai spettare al giudice di pace. Tale principio, benché formulato con riferimento ai compensi per patrocinio a spese dello Stato e all’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, riposa su una ratio estensibile in via analogica al recupero delle spese di giustizia, attribuendo al tribunale la cognizione ratione materiae della pretesa creditoria sottostante.
In via concorrente, la Corte ha valorizzato la natura composita dell’opposizione, contenendo l’atto introduttivo anche censure riconducibili all’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. Richiamando Cass. Sez. Un. 22782/2015 e Cass. 1722/2017, la Corte ha precisato che l’attrazione per connessione ai sensi degli artt. 10, secondo comma, e 104 c.p.c. è esclusa solo quando la causa attribuita al giudice di pace gli spetti per materia, non quando la competenza discenda dal solo valore. I due percorsi argomentativi convergono nell’attribuire la competenza per materia al Tribunale di Roma, dichiarata con l’accoglimento del ricorso e la rimessione delle parti per la riassunzione.
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Nota della Redazione
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