Recidiva reiterata e divieto di prevalenza delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 40019 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva, la circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole va contestata dal pubblico ministero, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice quando questi ne verifichi in concreto l’assenza dei presupposti. L’accertamento esige una valutazione individualizzante della pericolosità, da condurre avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale fra i fatti e al livello di omogeneità, oltre che all’eventuale occasionalità della ricaduta. Il mero e indifferenziato riscontro formale dei precedenti penali non basta. Ove la contestazione investa la recidiva reiterata, opera invece il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, a norma dell’art. 69, comma 4, cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale, in relazione al reato di cui all’art. 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973, per la detenzione di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. La Corte territoriale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata, ha ridotto la pena inflitta.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione sulla applicazione della recidiva e, con il secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva contestata.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, osserva che l’applicazione della recidiva risulta argomentata in modo congruo e corretto in diritto. La sentenza impugnata ha difatti tratto dalla presenza di numerosi precedenti penali, anche specifici, elementi per ritenere la maggiore pericolosità dell’imputato.

Il percorso argomentativo si àncora al principio espresso dalle Sezioni Unite n. 35738 del 27.05.2010, secondo cui la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero nel rispetto del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, salvo che si tratti della recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 5, cod. pen., prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015, ipotesi in cui va anche obbligatoriamente applicata.

In presenza di contestazione ai sensi di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., spetta al giudice verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e all’omogeneità fra gli stessi, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante, al di là del mero riscontro formale dei precedenti.

Nel caso di specie i giudici di merito, proprio con richiamo ai numerosi precedenti penali anche specifici, hanno ancorato a tali elementi il giudizio di maggiore pericolosità, individuando positivamente le ragioni dell’aumento di pena. Quanto al secondo motivo, la Corte rileva l’operatività del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata, sancito dall’art. 69, comma 4, cod. pen.

Dalla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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