Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 11038 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, da realizzarsi mediante motivi che indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato e limitandosi a lamentare, in modo generico, una presunta carenza o illogicità della motivazione. Il difetto di un puntuale confronto con la motivazione impugnata vale di per sé a destinare il motivo all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per cui l’impugnazione è prevista e ammessa.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 5 marzo 2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 27 settembre 2022 nei confronti dell’imputato, alla pena di un anno di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo di violazione di legge. Si lamentava che la denuncia-querela del conducente del veicolo danneggiante e la dichiarazione di disconoscimento del sinistro fossero state acquisite al fascicolo del dibattimento in violazione dell’art. 6 CEDU, con conseguente inutilizzabilità ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il rilievo decisivo è di ordine processuale: il motivo non si confronta con la motivazione resa dalla Corte territoriale, che alle analoghe doglianze aveva replicato in modo congruo e logico, illustrando diffusamente le ragioni di infondatezza delle eccezioni processuali.

Il ricorrente, invece, ha reiterato le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 n. 8700 del 2013), la Corte ha ricordato che la critica argomentata si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale e indefettibile dell’atto di impugnazione è dunque il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo. Se il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, perché viene meno la sola funzione per cui l’impugnazione è prevista e ammessa.

Su questa linea la Corte ha richiamato ulteriori precedenti (Sez. 2 n. 27816 del 2019; Sez. 3 n. 44882 del 2014; Sez. 6 n. 20377 del 2009), ribadendo che è inammissibile il ricorso che si limiti a una generica censura di carenza o illogicità della motivazione senza misurarsi con gli argomenti della decisione gravata.

All’inammissibilità è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero secondo la Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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