Legittima difesa esclusa per chi affronta il pericolo e non si allontana (Cass. pen. Sez. I n. 27930 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di legittima difesa, la volontaria determinazione di una situazione di pericolo che poteva essere evitata allontanandosi senza pregiudizio o disonore osta alla configurabilità della causa di giustificazione. La scriminante opera solo quando l’agente è costretto a reagire al pericolo attuale di un’offesa ingiusta, e non anche quando egli stesso ha dato ab initio causa alla specifica situazione pericolosa o l’ha comunque affrontata, accettando il rischio di subirne gli effetti. L’accertamento della scriminante, anche nella forma putativa, va condotto con giudizio ex ante, riferito al momento della reazione e al contesto concreto, per apprezzare in quel momento, e non ex post, la proporzione e la necessità della difesa.

Il Fatto

Due imputati, appartenenti a gruppi familiari contrapposti, si affrontano nel novembre 2022 in un contesto di estrema conflittualità. La vicenda si articola in due fasi, in parte riprese da una videocamera: nella prima uno degli antagonisti si arma di un bastone custodito in auto, avvicina l’altro e lo colpisce al braccio, cagionandogli la frattura dell’ulna; nella seconda l’altro, armato di un coltello, viene circondato dal gruppo avverso e colpisce uno dei rivali con un unico colpo alla testa.

La Corte d’appello di Bologna, confermando la condanna di primo grado, ritiene integrato a carico di uno degli imputati il reato di lesioni aggravate e il porto dell’oggetto atto a offendere, e a carico dell’altro il tentato omicidio, riconoscendo a quest’ultimo soltanto l’attenuante della provocazione. Entrambi ricorrono per cassazione, deducendo l’erronea esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e censurando il diniego delle attenuanti generiche e la qualificazione del fatto.

La Motivazione della Corte

Il primo profilo investe il diritto di difendersi invocato, a parti invertite, da entrambi i ricorrenti. Ciascuno assume di avere reagito per difendersi. La Corte rileva che la tesi è meramente riproduttiva di una prospettazione già vagliata dai giudici di merito ed è manifestamente infondata.

Quanto al primo imputato, la Corte territoriale ha valorizzato il dato obiettivo, desunto dai filmati e da una conversazione intercettata, che l’iniziativa dell’aggressione fu presa proprio da lui, che si era armato del bastone e si era diretto verso il gruppo avverso. Il ricorso omette di confrontarsi con gli elementi posti a fondamento del diniego: l’assenza di qualsiasi situazione di pericolo e il fatto che fu egli stesso a dare origine alla contesa, esponendosi liberamente a un pericolo che non può avere il carattere dell’inevitabilità.

Analogo ragionamento vale per il secondo imputato, che agì quando l’antagonista era ormai disarmato del bastone, rimasto nelle sue mani. Dai filmati e dalle dichiarazioni dei presenti emerge che, sebbene recasse un coltello durante la discussione, non lo puntò né lo brandì contro alcuno; egli fu anzi schiacciato contro un muro e accerchiato dal gruppo avverso. Alla superiorità numerica, di per sé difficilmente conciliabile con l’attualità di un pericolo, si aggiungeva l’assenza di necessità di agire: era in corso una lite verbale che lasciava spazio a un commodus discessus.

La Corte richiama il principio per cui l’accertamento della scriminante va effettuato con giudizio ex ante, valutando le circostanze al momento della reazione e nel contesto concreto, per apprezzare solo in quel momento, e non ex post, i canoni della proporzione e della necessità di difesa (Sez. V n. 34342 del 2024; Sez. IV n. 33591 del 2016). Ribadisce inoltre che la volontaria determinazione di una situazione di pericolo evitabile allontanandosi senza pregiudizio o disonore osta alla configurabilità della causa di giustificazione (Sez. I n. 21577 del 2024). La dinamica accertata esclude l’una e l’altra situazione: la necessità di difesa, reale o putativa, risulta correttamente esclusa.

Il motivo sulla mancata derubricazione del tentato omicidio in lesioni è inammissibile per genericità e, comunque, manifestamente infondato. L’animus necandi è stato desunto dalla pericolosità dell’arma, dal distretto corporeo attinto (il capo, sede di organi vitali) e dalla forza del colpo. L’unicità del colpo non esclude la volontà omicida quando l’azione, per modalità e arma, era idonea a causare la morte, non verificatasi per cause indipendenti dalla volontà dell’agente (Sez. I n. 45332 del 2019). Infine, il diniego delle attenuanti generiche, sorretto da indici sfavorevoli e da valutazioni discrezionali di merito, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. Un. n. 10713 del 2010). I ricorsi sono rigettati, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *