Pene sostitutive: termine decorre dall’irrevocabilità, non dalla notifica dell’ordine (Cass. pen. Sez. I n. 4791 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive, ai fini dell’operatività della disciplina transitoria di cui all’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, il termine di trenta giorni entro cui il condannato può presentare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione decorre dall’irrevocabilità della sentenza, che, in caso di ricorso per cassazione, coincide con la pronuncia del provvedimento che lo dichiara inammissibile o lo rigetta, ai sensi dell’art. 648, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen. Non rileva, a tal fine, la successiva notifica dell’ordine di esecuzione, né la prospettata necessità di ancorare il passaggio in giudicato alla conoscenza effettiva della pronuncia. Il sistema assicura adeguatamente il diritto del ricorrente a conoscere l’esito del ricorso attraverso la previa comunicazione della data dell’udienza, con l’onere per la parte di informarsi sull’esito del giudizio.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibili le istanze con cui il condannato aveva chiesto la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 671, comma 3, cod. proc. pen., e la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria o in lavori di pubblica utilità, ex art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022. La richiesta riguardava la pena di anni uno di reclusione ed euro duemila di multa, irrogata a titolo di aumento per la continuazione.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto tardiva l’istanza, facendo decorrere il termine di trenta giorni dall’irrevocabilità della sentenza e non dal momento in cui il condannato ne aveva avuto effettiva conoscenza tramite la notifica dell’ordine di esecuzione. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 e erronea applicazione della legge penale in ordine alla decorrenza del termine.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro interpretativo già consolidato in materia. La pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione; per i processi in tale stadio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, una volta formatosi il giudicato, il condannato può avanzare istanza di sostituzione al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall’irrevocabilità. La ratio della disciplina differenziata risiede nel fatto che la decisione sulla sostituzione implica un giudizio di merito, estraneo al sindacato di legittimità.
La Corte ribadisce che l’art. 95 cit. costituisce diretta applicazione della regola generale dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., con l’unico limite, all’applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli, della formazione del giudicato di condanna a pena detentiva non sostituita in data antecedente alla riforma.
Sul piano della tempestività, il Collegio riconosce che deve essere assicurata al condannato l’effettiva conoscenza della vicenda processuale, anche in considerazione della possibilità di presentare l’istanza personalmente. Tuttavia, il tenore letterale dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 ancora il decorso del termine al momento dell’irrevocabilità, che, in caso di ricorso, coincide con la pronuncia che lo dichiara inammissibile o lo rigetta, ai sensi dell’art. 648, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen.
La tesi del ricorrente, volta ad ancorare il passaggio in giudicato alla conoscenza effettiva assicurata dalla notifica dell’ordine di esecuzione, non convince. Il sistema tutela adeguatamente il diritto del ricorrente a conoscere l’esito del ricorso attraverso la previa comunicazione della data dell’udienza, pubblica o in camera di consiglio, con la sola eccezione dei procedimenti trattati de plano. Nel caso concreto la fissazione dell’udienza dinanzi alla sezione Settima era stata comunicata alle parti, circostanza non contestata: il ricorrente era dunque in condizione, improntando il comportamento a ordinaria diligenza, di avere tempestiva e completa cognizione della decisione e dell’irrevocabilità.
Poiché, ai sensi degli artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., all’avviso dell’udienza non seguiva alcun obbligo di comunicazione dell’esito, né al difensore né alla parte che avevano l’onere di informarsi, l’ordinanza impugnata è inecepibile. Il ricorso è infondato e ne segue il rigetto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 648 c.p.p. – Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali
- Art. 666 c.p.p. – Procedimento di esecuzione
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato