Inammissibile il ricorso che invoca una rilettura delle risultanze di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 11034 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità, il ricorso per cassazione che si risolva nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione, restando preclusa alla Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti. L’apprezzamento del compendio probatorio è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una valutazione alternativa integri il vizio di motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 29 febbraio 2024, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 21 aprile 2021, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della propria responsabilità penale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché articolato su un motivo non deducibile in sede di legittimità. Il Collegio ribadisce che esula dai poteri della Corte di cassazione la «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.
Il principio è ricondotto al consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997, secondo cui non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. La Corte richiama altresì Sez. V n. 17905 del 23.03.2006, rilevando come, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46/2006, sia rimasta preclusa al giudice di legittimità la pura rilettura degli elementi di fatto.
Nel solco di tale indirizzo, ulteriormente confermato da Sez. VI n. 22445 del 08.05.2009, la Corte esclude che siano consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una valutazione alternativa delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio osserva che il ricorrente invoca in realtà un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità. Da qui la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.