Inammissibile il ricorso se non si confronta con la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 2628 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di autosufficienza, quando non riproduca gli atti processuali necessari a verificare la censura e non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a proporre un riesame del fatto. Nel giudizio di opposizione al precetto fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non sono proponibili le eccezioni che andavano dedotte nel giudizio di cognizione, e in particolare nell’opposizione al decreto ingiuntivo, compresa quella relativa alla natura usuraria degli interessi. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile come vizio di legittimità solo nei limiti della regola di giudizio sulla prova, non per censurare il prudente apprezzamento del giudice di merito. Se il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., il Collegio applica il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c..
Il Fatto
La vicenda processuale origina dall’opposizione al precetto notificato a una società e a due soggetti in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il Tribunale di Pesaro rigettò l’opposizione e la Corte d’appello di Ancona respinse il gravame.
La Corte d’appello escluse la lesione del diritto di difesa, rilevando che la parte aveva potuto depositare memorie conclusive prima dell’udienza fissata ex art. 281-sexies c.p.c., e giudicò inammissibili le istanze istruttorie, perché le eccezioni formulate andavano proposte nell’opposizione al decreto ingiuntivo. La decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha confermato l’inammissibilità di tutti i motivi, in linea con la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c..
Il primo motivo, sul difetto di titolarità sostanziale in capo alla cessionaria per effetto di un avviso di cessione in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.: i ricorrenti non indicano dove e come la questione fu sottoposta alla Corte d’appello, che non la tratta. La Corte ricorda che la società che si costituisca in luogo di altra, assumendosi successore a titolo universale o particolare, deve provare la legittimazione solo se contestata dalla controparte: parte ricorrente non deduce che una contestazione sia stata avanzata.
Il secondo motivo, sulla mancata concessione del rinvio ex art. 281-sexies c.p.c., è inammissibile per difetto di autosufficienza — non essendo stati riprodotti i verbali — e perché la Corte territoriale si è conformata al principio per cui l’esigenza di evitare le c.d. decisioni a sorpresa risulta salvaguardata in via preventiva quando la decisione sia stata preceduta da altra udienza (Cass. n. 11067 del 2020; Cass. n. 22521 del 2018). Il gravame non si confronta con la ratio decidendi che nega ogni lesione del contraddittorio.
Il terzo motivo, sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è inammissibile: tutte le questioni non erano proponibili in sede di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., sicché le prove erano irrilevanti. La Corte richiama i principi consolidati: la violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia dichiarato di non osservare la regola di diritto o abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti; l’art. 116 c.p.c. rileva solo se sia stato disatteso il principio di libera valutazione (Sez. III n. 5009 del 2017; Sez. II n. 6231 del 2018). Il diniego della c.t.u., se motivato, è incensurabile.
Il quarto motivo, sul difetto di legittimazione e di procura, presenta un palese difetto di autosufficienza: la Corte d’appello ha accertato il conferimento dell’incarico di gestione e recupero crediti. Il quinto motivo, sulla usura ex art. 1815 c.c., è inammissibile perché tende a un riesame del fatto e non censura la ratio decidendi, secondo cui le contestazioni restarono generiche e la relativa eccezione era proponibile solo nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Definito il giudizio in conformità alla proposta, il Collegio applica gli artt. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., come novellati dal D.Lgs. n. 149/2022, condannando i ricorrenti in solido a una somma equitativamente determinata e a euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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