Revocazione per errore di fatto: la pretermissione della memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. non è decisiva se il giudicato esterno non è dimostrato (Cass. civ. Sez. 3 n. 5399 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’omesso esame delle memorie difensive depositate ai sensi degli artt. 378, 380-bis o 380-bis.1 c.p.c., con allegate sentenze invocate quali giudicati esterni su un punto decisivo, è deducibile come errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che l’eccezione ivi formulata sia idonea a definire il giudizio con una decisione differente. Tale decisività richiede che la memoria individui con precisione l’identità del rapporto giuridico oggetto dei diversi giudizi, non essendo sufficiente il riferimento alla natura dell’obbligazione o alla mera “identità di questioni”, né potendo la Corte supplire alle carenze assertive della parte.
Il Fatto
La società, cessionaria di crediti vantati da un ospedale classificato per prestazioni sanitarie rese per conto del Servizio sanitario nazionale negli anni 2008-2009, agiva contro la Regione e la ASL per il pagamento di oltre 25 milioni di euro, quali corrispettivi per prestazioni extrabudget. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda e la Corte d’appello di Roma confermava la decisione, ritenendo legittimamente opponibile il budget anche agli ospedali classificati. Il ricorso per cassazione avverso tale sentenza veniva rigettato con ordinanza della Sezione Terza, che dichiarava inammissibile il motivo concernente l’applicabilità dei limiti di spesa.
Avverso tale ordinanza, la società proponeva revocazione ai sensi dell’art. 391-bis e dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo che la Corte non si era avveduta del deposito della propria memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., con la quale era stata sollevata un’eccezione di giudicato esterno fondata su una sentenza della Corte d’appello di Roma, passata in giudicato, che aveva affermato l’inapplicabilità dei tetti di spesa per gli anni 2007-2008.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che, se è vero che la revocazione è inammissibile laddove sia dedotto il solo omesso esame della memoria, perché essa assolve la funzione di chiarire i motivi già enunciati nel ricorso, nella specie la ricorrente non si è limitata a ciò, ma ha sostenuto che la Corte non ha tenuto conto dell’eccezione di giudicato esterno sollevata con quell’atto. La fattispecie rientra, pertanto, nell’indirizzo per cui l’omesso esame di memorie con allegate sentenze invocate quali giudicati esterni è deducibile come errore di fatto.
Ciò premesso, la Corte ribadisce i caratteri dell’errore revocatorio: deve consistere in un’erronea percezione dei fatti di causa, non concernere l’attività interpretativa, possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e della immediata rilevabilità, ed essere essenziale e decisivo, nel senso che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso. È, quindi, indispensabile verificare se l’eccezione di giudicato formulata nella memoria pretermessa fosse idonea a definire il giudizio con una decisione differente.
La verifica ha esito negativo. La memoria invocava il giudicato esterno sulla base di una sentenza resa tra le medesime parti, ma il riferimento allo “svolgimento di prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale” non vale a dimostrare l’identità del rapporto, che non può essere desunta dalla sola natura dell’obbligazione ma richiede la precisa indicazione della sua fonte. Le deduzioni erano generiche e non individuavano la medesimezza del rapporto di convenzione costituente la causa petendi dei crediti oggetto dei due giudizi.
La Corte rileva che la ricorrente desume l’identità del rapporto soltanto dalle prestazioni rese per il SSN, elemento che non identifica un’unica fonte dei rapporti tra la Regione e la struttura creditrice. Il ricorso per revocazione evidenzia, anzi, una contraddizione, laddove parla talora di “rapporto giuridico” e talora di “identità di questioni”, confermando la carenza di individuazione del rapporto. Anche un esame della sentenza invocata come giudicato non avrebbe potuto colmare tale lacuna, potendosi in essa rinvenire solo la discussione della questione del superamento dei limiti di spesa e non elementi individuatori del rapporto.
Poiché dalla memoria non poteva evincersi che la fonte delle obbligazioni fosse la stessa nelle diverse cause, la sua pretermissione non è decisiva ai fini della revocazione. La Corte dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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