Astensione obbligatoria del giudice delegato e nullità del collegio (Cass. civ. Sez. I n. 19165 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice delegato che ha reso esecutivo lo stato passivo non può comporre il collegio investito dell’opposizione ex art. 99, comma 10, l. fall., poiché versa in situazione di astensione obbligatoria ai sensi dell’art. 51 cod. proc. civ.. La dichiarazione di astensione resa in udienza, anche se non in formula sacramentale, esprime in modo inequivoco la volontà di astenersi e la presa d’atto dell’incompatibilità; da essa deriva l’immediata perdita di legittimazione del giudice a comporre il collegio. La decisione assunta con la partecipazione del giudice astenuto è affetta da nullità, rilevabile senza che alla parte possa imporsi l’onere di ricusazione.

Il Fatto

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione proposta dalla società appaltante contro il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento. Il giudice di merito aveva escluso la prededuzione del credito di importo pari a quello corrisposto dalla società in favore della subappaltatrice, qualificando il pagamento come atto di straordinaria amministrazione privo dell’autorizzazione ex art. 161, comma 7, l. fall., e aveva ammesso al chirografo il secondo credito compensandolo con il controcredito della curatela.

La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. Il primo ha ad oggetto la composizione del collegio: il presidente che lo aveva presieduto era il medesimo giudice delegato che aveva reso esecutivo lo stato passivo, circostanza dalla quale la ricorrente deduce la nullità della decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti tutti gli altri. Il percorso argomentativo muove dal dato normativo: l’art. 99, comma 10, l. fall. vieta al giudice delegato di far parte del collegio che decide sull’opposizione, mentre l’art. 51 cod. proc. civ. configura come obbligatoria l’astensione del giudice che conosca della causa come magistrato di altro grado del processo.

L’assegnazione del giudice delegato al collegio decidente integra dunque una causa di astensione obbligatoria, i cui effetti si producono per effetto immediato della dichiarazione. Il giudice aveva dichiarato in udienza che lo stato passivo era stato reso esecutivo da sé stesso e che sussisteva incompatibilità, nominando contestualmente un coordinatore in sostituzione e fissando udienza davanti a lui.

Tale dichiarazione, osserva la Corte, esprime in modo inequivoco, pur senza formula sacramentale, la presa d’atto di una situazione di incompatibilità obbligatoria e la volontà di astenersi. Diversamente non si spiegherebbe la nomina immediata del sostituto e il rinvio della causa ad altra udienza. La circostanza non risulta contestata dalla controricorrente.

Sul punto la Corte richiama il proprio consolidato indirizzo: il giudice che abbia chiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad astenersi, o che abbia dichiarato l’astensione nei casi di obbligatorietà, difetta di legittimazione a comporre il collegio giudicante ex art. 51 in relazione all’art. 158 cod. proc. civ., senza che possa imporsi alla parte di ricusarlo. La decisione resa con la partecipazione del predetto giudice è pertanto affetta da nullità. Il principio, già affermato da Cass. n. 29428/2024, Cass. n. 29206/2024, Cass. n. 4768/2022, Cass. n. 10545/2008, Cass. n. 1566/2000 e Cass. n. 14676/1999, viene in questa sede confermato.

Il decreto impugnato è quindi cassato con rinvio al Tribunale in diversa composizione, per un nuovo giudizio e per la regolamentazione delle spese della fase di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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