Inammissibile il ricorso fondato su motivi apparenti e reiterativi (Cass. pen. Sez. VII n. 26146 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito è inammissibile, perché i motivi così formulati non sono specifici ma solo apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La doglianza sull’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità quando la motivazione del diniego è esente da evidenti illogicità. Non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta semplice.
Con il primo motivo denunzia la violazione di legge e il vizio motivazionale sulla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo colposo necessario per l’integrazione del reato. Con il secondo motivo censura l’inosservanza di legge e l’illogicità della motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge davanti alla Corte di legittimità per la verifica della specificità dei motivi e della tenuta della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo non è deducibile in sede di legittimità. Esso si fonda su censure che si risolvono nella reiterazione di quelle già proposte in appello e disattese dalla Corte di merito. Per tale ragione i motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti.
La Corte richiama il principio secondo cui i motivi apparenti non assolvono la funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Sul punto richiama Sez. II n. 42046 del 17.07.2019, Sez. III n. 44882 del 18.07.2014 e Sez. VI n. 20377 del 11.03.2009.
Il secondo motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. La Corte rileva che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è esente da evidenti illogicità, come si legge a pagina 7 della sentenza impugnata.
La Corte ribadisce che il giudice di merito non deve prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Richiama sul punto Sez. II n. 23903 del 15.07.2020, Sez. II n. 3896 del 20.01.2016, Sez. III n. 28535 del 19.03.2014 e Sez. VI n. 34364 del 16.06.2010.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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