Omessa valutazione della memoria difensiva sulla particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. I n. 29495 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva è deducibile come vizio di motivazione purché il ricorrente rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi pretermessi rispetto alla pronuncia impugnata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza. Il giudice di merito che non prende in considerazione la memoria con cui si invoca la non punibilità per particolare tenuità del fatto, neppure per ritenerla irrilevante, incorre in tale vizio. L’ipotesi di lieve entità del reato non è incompatibile con la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sicché il riconoscimento della prima non esonera il giudice dall’esaminare la seconda.
Il Fatto
Il Tribunale monocratico di Ascoli Piceno aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975, per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un manganello in legno occultato in uno zainetto. Il giudice aveva ritenuto l’ipotesi di lieve entità prevista dal terzo comma della medesima disposizione, escluso la contestata recidiva e condannato l’imputato alla pena dell’ammenda, ordinando la confisca e la distruzione dello strumento.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e dell’art. 62-bis cod. pen., con i correlati vizi di motivazione, per non avere il Tribunale esaminato le richieste avanzate con memoria difensiva depositata prima della decisione e richiamata in sede di conclusioni.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione dell’omesso esame della memoria difensiva da parte del giudice di merito e ne delimita i confini processuali. Il principio richiamato è quello secondo cui tale omissione è deducibile in sede di legittimità come vizio di motivazione, a condizione che il ricorrente assolva al dovere di specificità dei motivi, indicando in che modo i temi pretermessi sarebbero stati idonei a scardinare la decisione.
Il Collegio verifica quindi la sussistenza di tale condizione nel caso concreto. Il difensore aveva depositato una memoria, allegata all’impugnazione nel rispetto del principio di autosufficienza, con cui aveva chiesto il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, indicando le ragioni a sostegno dell’istanza. Nelle conclusioni riportate nella sentenza la difesa si era riportata a quella memoria.
Il Tribunale, tuttavia, non risulta averla presa in considerazione, neppure al solo fine di ritenerla irrilevante. La decisione impugnata non ha affrontato, nemmeno in modo implicito, la questione della possibile applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., pur avendo riconosciuto l’ipotesi di lieve entità di cui al terzo comma dell’art. 4 legge n. 110/1975, che non è incompatibile con la causa di non punibilità.
Il primo motivo è dunque ritenuto fondato ed assorbente, con la conseguenza che la sentenza è annullata con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa persona fisica, perché affronti in piena autonomia decisionale la questione della non punibilità e, eventualmente, quella del riconoscimento o meno delle invocate attenuanti generiche.
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Nota della Redazione
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