Ricorso inammissibile per motivi aspecifici e riproduzione di censure d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35090 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. I motivi così formulati sono aspecifici, non assolvendo la funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il giudice di legittimità non può procedere a una rilettura delle emergenze processuali quando l’apparato motivazionale sia privo di aporie e frizioni logiche. La valutazione sulla non modesta entità del danno e sulla reiterazione delle condotte, ostativa alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è insindacabile in sede di legittimità. Il riconoscimento delle attenuanti generiche in primo grado non comporta automaticamente la determinazione del trattamento sanzionatorio ai minimi.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte di Appello di Torino del 25.02.2025, che ha confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio per il delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
Con i primi due motivi si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, assumendo il travisamento della prova. Con il terzo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Con il quarto si censura la declaratoria di inammissibilità, per genericità, del gravame sulla dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, rilevando che essi non sono deducibili in sede di legittimità. Le censure si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già proposte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. Esse devono pertanto considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
La difesa, osserva la Corte, tende a una non consentita rilettura delle emergenze processuali, a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e frizioni logiche. In particolare, sulla doglianza di travisamento della prova, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con corretti argomenti giuridici, sia in relazione alla sussistenza dell’illecito sia alla responsabilità del ricorrente. La motivazione confuta la versione dei fatti offerta in dibattimento, smentita dalla documentazione acquisita, ed evidenzia l’irrilevanza e l’inattendibilità della conversazione contenuta nel CD riversato in atti e della dichiarazione scritta prodotta con i motivi aggiunti.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo qualifica come riproduttivo di una censura già congruamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con motivazione priva di profili di illogicità manifesta. I giudici d’appello hanno rigettato la richiesta difensiva sottolineando la non modesta entità del danno, peraltro non risarcito, e la reiterazione delle condotte delittuose. Tale valutazione è insuscettibile di rivisitazione in sede di legittimità.
Il quarto motivo, infine, è dichiarato aspecifico: non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a rimarcare l’avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche in primo grado, evenienza che non comporta in termini automatici la determinazione del trattamento sanzionatorio ai minimi. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.