Ricorso inammissibile se reitera doglianze già scrutinate in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35091 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già scrutinate e disattese dal giudice di merito, sollecitando una ricostruzione dei fatti fondata su criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici territoriali. Il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità. In tema di spese relative all’azione civile, il giudice non può liquidare d’ufficio le spese sopportate dalla parte civile che non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese, difettando il requisito della specifica domanda.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il delitto di cui all’art. 642 cod. pen. (truffa ai danni di assicuratori). La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 26 febbraio 2025, ha confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitti in primo grado.

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., nonché il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla verifica della specificità dei motivi. Entrambe le doglianze, osserva il Collegio, sono reiterative di censure che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinate e disattese, sulla scorta di un percorso giustificativo privo di aporie e frizioni logiche. La difesa si limita a esprimere un mero dissenso rispetto alla valutazione delle fonti probatorie, effettuando ampie incursioni nel merito.

Il ricorrente, in sostanza, sollecita una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici territoriali. Questi ultimi, con motivazione esente dai vizi denunciati, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento, con particolare riferimento alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, dedicate alla disamina delle risultanze probatorie.

Su tale base la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, la fattispecie di cui all’art. 642, comma 2, cod. pen., contestata all’imputato. Il sindacato di legittimità, ribadisce il Collegio, non può tramutarsi in una rivalutazione del compendio probatorio.

Quanto alla censura relativa al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria, la Corte ne afferma l’inammissibilità in questa sede, richiamando il principio secondo cui il rigetto dell’istanza di rinnovazione dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione della responsabilità (Sez. 6 n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-01). Nella specie non emergono lacune che imponessero di dar corso alle richieste integrazioni, la cui superfluità la sentenza impugnata ha ampiamente rimarcato.

La Corte rileva infine che non può dispersi la liquidazione delle spese in favore della parte civile, per difetto di espressa domanda. In tema di spese relative all’azione civile, il giudice non può liquidare d’ufficio le spese sopportate dalla parte civile che non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese di cui all’art. 153 disp. att. cod. proc. pen., difettando il requisito della specifica domanda sul punto (Sez. 2 n. 16391 del 01/04/2021, Rv. 281122-01; Sez. 2 n. 42934 del 18/09/2014, Rv. 260830-01).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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