Inammissibile il ricorso del P.G. contro patteggiamento per reati di mafia (Cass. pen. Sez. VII n. 31190 del 13.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione del Procuratore generale avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile nei soli casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. È pertanto inammissibile il ricorso del Procuratore generale che, fuori da tali casi, denunci violazione di legge per l’erroneo riconoscimento della circostanza attenuante di cui agli artt. 62 n. 6 cod. pen. e 12, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001. Il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento resta circoscritto ai vizi espressamente previsti dalla norma processuale, non potendo ampliarsi alla valutazione delle circostanze riconosciute.

Il Fatto

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice dell’udienza preliminare di Ravenna, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., aveva applicato la pena richiesta dalle parti nei confronti di numerosi imputati, in relazione a reati associativi e ad altre fattispecie.

Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, censurando il riconoscimento della circostanza attenuante richiamata dagli artt. 62 n. 6 cod. pen. e 12, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001. Il ricorso è stato trattato con il rito de plano.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione preliminare dell’ammissibilità del ricorso, muovendo dalla natura del provvedimento impugnato. La sentenza di applicazione della pena su richiesta è soggetta a un regime di impugnazione tipico e circoscritto, che individua in modo tassativo i casi in cui il ricorso per cassazione è consentito.

Il parametro di riferimento è l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che delimita l’accesso al controllo di legittimità. Il ricorso del Procuratore generale è proponibile soltanto al di fuori di un perimetro rigorosamente definito dal legislatore, e non può essere utilizzato per veicolare censure che esulino da tali ipotesi.

Nel caso concreto il ricorrente deduce violazione di legge in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante. Si tratta di doglianza che non rientra tra i casi previsti dalla norma processuale, poiché investe il contenuto dell’accordo e la qualificazione delle circostanze, ambiti sottratti al controllo di legittimità al di fuori delle ipotesi tipizzate.

La Corte rileva quindi che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La verifica di ammissibilità precede e assorbe ogni ulteriore valutazione sul merito della censura, risultando il gravame non consentito in radice.

Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente consolidamento della sentenza di patteggiamento emessa dal giudice di merito. Il vaglio di legittimità non può spingersi a sindacare il riconoscimento delle attenuanti quando lo strumento processuale utilizzato non è previsto dall’ordinamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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