Memoria difensiva tardiva nel riesame cautelare: onere di allegare il pregiudizio concreto (Cass. pen. Sez. II n. 22528 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento incidentale de libertate la memoria difensiva depositata oltre il termine previsto dall’art. 127, comma 2, cod. proc. pen. è inutilizzabile, poiché la nozione di memoria comprende ogni strumento con cui le parti veicolano al giudice argomentazioni ed elementi di conoscenza. Il ricorrente che censuri in cassazione la mancata ammissione della memoria per pretesa tardività deve allegare in modo specifico le argomentazioni escluse e il pregiudizio concreto al diritto di difesa, non essendo sufficiente il richiamo a un generico vulnus del contraddittorio. In assenza di tale allegazione il motivo è generico e il ricorso è inammissibile.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Catanzaro aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di ostensione delle bobine originali delle intercettazioni e dei verbali integrali delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

In via preliminare il Tribunale ha dichiarato inutilizzabile la memoria depositata alla vigilia dell’udienza camerale dai difensori dell’appellante, ritenendola intempestiva rispetto al termine di cinque giorni previsto dall’art. 127, comma 2, cod. proc. pen. Nel merito ha osservato che la condanna intervenuta costituiva preclusione processuale a una diversa delibazione degli stessi fatti nel procedimento incidentale. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 127, 310 e 311 cod. proc. pen. e degli artt. 24 e 111 Cost., contestando la declaratoria di inutilizzabilità della memoria. Ha sostenuto che essa non introduceva elementi di conoscenza nuovi, ma solo lo sviluppo delle doglianze già formulate in appello e la replica alle argomentazioni dell’ordinanza impugnata, sicché non era soggetta al termine di decadenza.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dell’unico motivo. Il ricorrente afferma che la memoria conteneva esclusivamente argomentazioni costituenti sviluppo di doglianze già formulate e rilievi critici rispetto alla motivazione dell’ordinanza impugnata, ma non dà conto in maniera specifica di tali argomentazioni e rilievi. Omette così di allegare l’esistenza di un pregiudizio concreto al diritto di difesa e, dunque, di un concreto interesse ad impugnare.

La Corte ha aggiunto che nel caso di specie la mancata ammissione della memoria non ha determinato alcun pregiudizio effettivo, né una violazione del principio del contraddittorio. Il difensore del ricorrente era presente all’udienza dell’appello cautelare — circostanza attestata nel provvedimento impugnato — e ha avuto modo di illustrare le argomentazioni e i rilievi critici che, per ammissione dello stesso ricorrente, costituivano l’unico oggetto della memoria non ammessa.

Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., e il versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La Corte ha richiamato le statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, escludendo che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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