Omessa convalida del sequestro per decreto generico del PM (Cass. pen. Sez. 3 n. 1937 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione ad opera della polizia giudiziaria di un decreto con cui il Pubblico Ministero abbia disposto la perquisizione e il sequestro delle cose pertinenti al reato, senza alcuna specificazione, anche solo per categorie, degli elementi da ricercare, rimette alla discrezionalità degli operanti l’individuazione del presupposto fondamentale del vincolo e impone la convalida del sequestro ai sensi dell’art. 355 cod. proc. pen. L’omessa convalida nel termine perentorio di quarantotto ore determina l’inefficacia del sequestro e l’obbligo di restituzione delle cose sequestrate, con possibilità di opposizione avverso il diniego ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. Il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., applicabile anche in caso di annullamento del sequestro probatorio, riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., e non quelle soggette a confisca obbligatoria per effetto di disposizioni speciali, salvo che queste richiamino la predetta norma o si riferiscano al prezzo del reato o a cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato.

Il Fatto

Nel corso di un procedimento per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, la polizia giudiziaria, in esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro del Pubblico Ministero, aveva sottoposto a vincolo alcuni orologi nella disponibilità dell’indagato. Il decreto disponeva la generica ricerca di cose pertinenti al reato, senza individuare, neppure per categorie, i beni da sottoporre a sequestro.

A seguito dell’istanza di restituzione, il Pubblico Ministero aveva accolto la richiesta solo parzialmente, restituendo due orologi e trattenendo gli altri. L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. è stata rigettata dal G.i.p. del Tribunale di Torino, che ha escluso la necessità di convalida e richiamato il divieto di restituzione delle cose in sequestro in relazione alla confisca obbligatoria di cui all’art. 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio costante secondo cui l’esecuzione da parte della polizia giudiziaria di un decreto del Pubblico Ministero che ordini la perquisizione e il sequestro di cose pertinenti al reato senza alcuna specificazione comporta la necessità della convalida ai sensi dell’art. 355 cod. proc. pen. L’indeterminatezza del provvedimento rimette infatti agli operanti l’individuazione del presupposto fondamentale del vincolo, che richiede il controllo dell’autorità giudiziaria.

Nella fattispecie, il decreto del P.M. era privo dell’individuazione, anche solo per categorie, delle cose da ricercare, rendendo necessaria la convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria. L’assenza di tempestiva convalida ha determinato la perdita di efficacia del vincolo, come affermato da precedenti conformi della giurisprudenza di legittimità, con conseguente obbligo di restituzione delle cose sequestrate e ammissibilità dell’opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

La Corte ha inoltre ritenuto erroneo il richiamo al divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., richiamato dal G.i.p. in relazione alla confisca obbligatoria prevista dall’art. 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990. Le Sezioni Unite hanno chiarito che tale divieto opera anche in caso di annullamento del sequestro probatorio, ma soltanto per le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., e non per quelle soggette a confisca per effetto di disposizioni speciali, come quella in esame.

La motivazione del provvedimento impugnato non forniva alcuna indicazione concreta sulla riconducibilità degli orologi alle ipotesi che legittimano il diniego di restituzione. Le ulteriori censure difensive sono state assorbite, risultando dirimente l’accertata inefficacia del vincolo per omessa convalida. La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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