Inammissibile ricorso sui motivi assertivi in guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. VII n. 35101 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano assolutamente privi di specificità e del tutto assertivi, riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni della decisione impugnata e privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso. In tema di guida in stato di ebbrezza, l’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, cod. str. non è esclusa dalla sola condizione di ebbrezza dell’imputato, occorrendo verificare la connessione tra il verificarsi del sinistro e tale condizione. Il vizio motivazionale non è configurabile quando la sentenza impugnata esponga argomentazioni prive di aporie logiche e coerenti con gli elementi probatori acquisiti.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto colpevole, in primo grado, del reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con condanna alla pena di anni uno e mesi sei di arresto ed euro 10.000,00 di ammenda. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 20 novembre 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Treviso.

Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, cod. str. e, con il secondo, analoga doglianza quanto alla circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2 sexies, cod. str. La difesa ha depositato conclusioni scritte.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi, rilevandone l’assoluta mancanza di specificità in tutte le loro articolazioni e il carattere meramente assertivo. Essi, in particolare, si sono limitati a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza la necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

La Corte ha richiamato, sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, la Sez. VI n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584 e le Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822, i cui principi, pur elaborati sui motivi d’appello, sono stati ritenuti applicabili anche al ricorso per cassazione. Il ricorso, pertanto, è stato giudicato privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.

Nel merito delle censure, la sentenza impugnata è stata ritenuta priva di aporie logiche e in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto all’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, cod. str., la Corte d’appello ha posto in rilievo che nessun dato restituiva la compresenza di circostanze esterne da cui dedurre l’oggettiva inevitabilità del sinistro e la cesura della connessione tra il verificarsi di questo e la condizione di ebbrezza dell’imputato.

Quanto al secondo profilo, la Corte d’appello ha ritenuto, con motivazione priva di aporie logiche, che l’assunto difensivo sul presunto ritardo tra il momento di verificazione del sinistro e l’orario di trasmissione della richiesta di intervento fosse meramente congetturale e disancorato dagli elementi probatori acquisiti.

Conseguentemente, dichiarato inammissibile il ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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